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anno 2009
• Riapprovato
con deliberazione C.C. n. 08 del 19/04/2005
• INDICE
POTERE STATUTARIO
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Poteri e funzioni
Art. 2 Principi
Art. 3 Programmazione
Art. 4 L'informazione
Art. 5 Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze
TITOLO II -
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
• CAPO
I - ORGANI
Art. 6 Organi elettivi
ed uffici
• CAPO
II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7 Il Consiglio Comunale
Art. 8 Attribuzioni del
Consiglio
Art. 9 Elezioni e durata
Art. 10 Prerogative dei
Consiglieri Comunali
Art. 11 Cessazione della
carica di Consigliere
Art. 12 Surrogazione
e supplenze dei consiglieri
Art. 13 Regolamento interno
Art. 14 Commissioni Consiliari
• CAPO
III - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 15 La Giunta Comunale
Art. 16 Attribuzioni
della Giunta
Art. 17 Composizione
della Giunta
Art. 18 Elezione del
Sindaco e nomina della Giunta
Art. 19 Attività,
funzionamento, adunanze e deliberazioni, durata in carica
Art. 20 Mozione di sfiducia
- revoca - sostituzione
Art. 21 Dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
• CAPO
IV - IL SINDACO
Art. 22 Funzioni e competenze
Art. 23 Altre attribuzioni
Art. 24 Decreti del Sindaco
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME COLLABORATIVE
• CAPO
I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 25 Organizzazione
sovracomunale
Art. 26 Modifiche territoriali
• CAPO
II - FORME COLLABORATIVE
Art. 27 Principio di
cooperazione
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE
POPOLARE
• CAPO
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 28 Partecipazione
• CAPO
II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 29 Interventi nel
procedimento amministrativo
Art. 30 Partecipazione
alla formazione degli atti
• CAPO
III - PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
Art. 31 Associazioni
Art. 32 Istanze
Art. 33 Petizioni
Art. 34 Proposte
Art. 35 Organismi di
partecipazione
Art. 36 L'azione popolare
Art. 37 Diritto di accesso
Art. 38 Referendum
Art. 39 Consulte permanenti
Art. 40 Forum dei cittadini
Art. 41 Consultazione
Art. 42 Il Difensore
Civico
Art. 43 Requisiti - Incompatibilità
e decadenza
Art. 44 Uffici - mezzi
- indennità di carica
Art. 45 Attività
di controllo del difensore civico
Art. 46 Rapporti con
il Consiglio
Art. 47 Giuramento
Art.
48 Cittadini dell’Unione Europea, Stranieri soggiornanti,
Partecipazione alla vita locale
TITOLO V - ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
• CAPO
I - UFFICI E PERSONALE
Art. 49 Organizzazione
degli uffici e dei servizi Responsabili Uffici e Servizi Controlli
interni
Art. 50 Segretario Comunale
Art. 51 Il Direttore
Generale
Art. 52 Responsabili
dei Servizi
Art. 53 Incarichi dirigenziali
e di alta specializzazione
Art. 54 Ufficio di supporto
agli organi di direzione politica
• CAPO
II - SERVIZI PUBBLICI
Art. 55 Forme di gestione
Art. 56 Indirizzo, vigilanza
e controllo
Art. 57 Nomina e revoca
degli amministratori
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'
• CAPO
I - ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE
Art. 58 Demanio e patrimonio
Art. 59 Tributi Comunali
Art. 60 Entrate del Comune
Art. 61 Bilancio e programmazione
Art. 62 Conto consuntivo
Art. 63 Servizio di tesoreria
e riscossione delle entrate
Art. 64 Statuto dei diritti
del contribuente
• CAPO
II - APPALTI E CONTRATTI
Art. 65 Appalti e contratti
• CAPO
III - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 66 Revisori dei
conti
Art. 67 Controllo economico
finanziario
TITOLO VII - MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 Regolamenti 27
Art. 69 Entrata in vigore
27
Art. 70 Disposizioni
finali
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POTERE STATUTARIO
1) Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione
e funzionamento del Comune di San Cesario di Lecce.
2) Esso disciplina le attribuzioni degli
organi e l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
ne determina le forme di collaborazione con lo Stato, la Regione,
la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione popolare,
il decentramento amministrativo e l’accesso dei cittadini
alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti
amministrativi.
3) L’esercizio dell’autonomia
statutaria ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati
della legislazione generale in materia di ordinamento degli enti
locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite
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TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 POTERI E FUNZIONI
1) Il Comune di SAN CESARIO DI LECCE rappresenta le comunità
di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo. E’ ente locale autonomo con proprio
statuto, poteri e funzioni, ed è componente costitutivo
della Repubblica secondo i principi stabiliti dall’art.
114 della Costituzione. L’autonomia del Comune si fonda
su quella originaria della Comunità, ai sensi dell’
art. 3 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
2) Il Comune è titolare di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale
e regionale, in base ai principi di sussidarietà verticale,
differenziazione e adeguatezza.
3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare,
nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto,
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni ad esso attribuite.
4) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma
concessi dalla Presidenza della Repubblica con Decreto in data
07/08/1992, registrato dalla Corte dei Conti il 23/09/1992, così
descritti:
STEMMA: partito: nel primo, d’oro, al grappolo d’uva,
di porpora, munito di tralcio di verde, posto in fascia, pampinoso
di due, dello stesso, con i pampini posti all’ingiù:
nel secondo, trinciato: A) di rosso, alla stessa di otto raggi,
d’oro, posta in punta; al capo di azzurro, caricato dalle
lettere maiuscole S. e C. d’oro. Ornamenti esteriori da
Comune.
GONFALONE: drappo di verde, riccamente ornato di ricami d’argento
e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata
in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo
ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà
ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale.
Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e
sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai
colori nazionali frangiati d’argento.
5) L’uso dello stemma e del gonfalone
vengono disciplinati con apposito regolamento.
ART.
2 PRINCIPI
1) Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più
ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati e promuove
la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative
dello Stato, della Regione e della Provincia.
2) Il Comune di San Cesario:
a) promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone
l’integrità con un’adeguata politica ecologica;
b) favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria
competenza;
c) promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini,
con particolare attenzione per gli anziani;
d) attua iniziative a favore dei giovani ed in particolare per
il loro inserimento nel mondo del lavoro;
e) promuove la valorizzazione e la promozione dell’attività
sportiva e del tempo libero come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone, con particolare riguardo alle attività
di socializzazione dei giovani e degli anziani. Concorre con le
associazioni e società sportive in ogni fascia d’età,
valorizzando le iniziative e le occasioni di incontro, aggregazione,
socializzazione;
f) favorisce il rapporto dell’Ente locale con le scuole
pubbliche e private del territorio per un sempre maggiore sviluppo
dell’istruzione e per il pieno raggiungimento dell’obbligo
scolastico;
g) favorisce il progresso della cultura, valorizzando le riserve
culturali, storiche ed artistiche della comunità di San
Cesario, anche attraverso l’attività della biblioteca
comunale e del museo civico, come strumenti di accesso locale
alle conoscenze per lo sviluppo culturale della persona e dei
gruppi sociali;
h) favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale,
di cui all’art. 18, c. 4 della Costituzione, come modificato
dalla legge costituzionale n. 3/2001.
3) Il Comune considera proprio compito
primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione
locale, e promuove la solidarietà della comunità
civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli
e indifesi.
4) Il Comune promuove azioni per favorire
pari opportunità per le donne e per gli uomini, garantisce,
ove possibile, la presenza di entrambi sessi nelle giunte e negli
organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende
e istituzioni da esso dipendenti, secondo la forma stabilita nei
relativi regolamenti. Organizza tempi e modalità della
vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle
famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
5) Il Comune rappresenta le istanze politiche,
culturali e socio-economiche della collettività nel quadro
della libertà e della uguaglianza, ai fini della tutela
e del progresso del diritto alla vita e della dignità umana.
Favorisce la pace e la cooperazione tra i popoli anche nella prospettiva
di una società multietnica e multiculturale.
6) Persegue gli obiettivi della salvaguardia
dell’ambiente e della valorizzazione del territorio.
7) Il Comune riconosce alla Associazione
Pro Loco di San Cesario il ruolo di strumento di base per la tutela
dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione
dell'attività turistico.
8) La sede del Comune è presso il
Palazzo Municipale ed è ubicato in Piazza Garibaldi n.
12.
ART.
3 PROGRAMMAZIONE
1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
articolo, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento
e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani,
programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli
strumenti programmatici della Regione e della Provincia.
ART. 4 L'INFORMAZIONE
1) Il Comune riconosce fondamentale l’uso dell’informazione
e cura a tal fin l’istituzione di mezzi e strumenti idonei
per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti della civica
amministrazione.
2) Istituisce l’Ufficio per le relazioni
con il pubblico con le finalità di realizzare un servizio
di informazione al cittadino più snello ed efficiente in
grado di offrire adeguati livelli di trasparenza dell’attività
della pubblica amministrazione.
3) Periodicamente relaziona e informa sulla
sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce,
altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione,
anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano
all’intera comunità locale di esprimere le proprie
esigenze.
4) Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione
e informazione nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e
dal relativo regolamento.
5) Il Comune ha un albo pretorio per la
pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, dei manifesti e
degli avvisi che a norma di Legge, di Statuto e di Regolamento,
devono essere portati a conoscenza del pubblico.
ART. 5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E
DELLE RAGAZZE
1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione
dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del
consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
2) Il consiglio comunale dei ragazzi e
delle ragazze ha il compito di deliberare in via consultiva nelle
seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi,
rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica
istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
3) Le modalità di elezione e il
funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
sono stabilite con apposito regolamento.
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TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
• CAPO
I - ORGANI
ART. 6 ORGANI ELETTIVI ED UFFICI
1) In conformità a quanto disposto dal D. L.vo 18 agosto
2000 n. 267 ed al fine di meglio conseguire gli obiettivi di correttezza,
trasparenza e democrazia, il Comune di San Cesario impronta la
propria struttura al criterio della separazione fra il momento
deliberativo, che viene affidato ad organi elettivi, ed il momento
esecutivo, che viene affidato ai singoli uffici.
2) Spetta in via esclusiva agli organi
elettivi, espressione della comunità locale, determinare
l’indirizzo politico-amministrativo del Comune.
3) Gli organi del Comune sono: il Consiglio
Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.
• CAPO
II - IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 7 IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo,
di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
2) Il Consiglio Comunale è dotato
di autonomia funzionale ed organizzativa.
3) Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.
4) Nella prima seduta il Consiglio deve
procedere alla convalida degli eletti prima di adottare qualsiasi
altra deliberazione.
5) Il Consiglio Comunale può deliberare
validamente in presenza di un numero di componenti non inferiore
alla metà di quelli assegnati, con esclusione, ai fini
del calcolo dei Consiglieri assegnati, del Sindaco salvo nei casi
previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali.
ART. 8 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
1) Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega
ad altri organi, l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
a. gli statuti dell’ente e delle aziende speciali e i regolamenti.
b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale
dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici,
i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia,
la costituzione e la modificazione di forme associative;
d. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e. l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell’ente locale a società
di capitali, l’affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
f. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi;
g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti
obbligazionari;
i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni a carattere continuativo;
j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
l. ogni altro provvedimento amministrativo per il quale la legge
stabilisce la specifica competenza del Consiglio.
2) La determinazione in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottati in via
d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti
alla variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del primo
consiglio comunale utile e non oltre sessanta giorni successivi
a pena di decadenza.
ART.
9 ELEZIONE E DURATA
1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite
dalla Legge dello Stato.
2) La durata, il numero dei consiglieri
e la loro posizione giuridica, sono regolate dalla Legge.
3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento,
il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del
nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
ART.
10 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1) I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta
la relativa deliberazione.
2) Essi rappresentano il Comune senza vincolo
di mandato.
3) Hanno diritto di iniziativa su ogni
questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4) Hanno il diritto di formulare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere
dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e società
che gestiscono servizi pubblici locali, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento
del mandato.
6) I diritti stabiliti nei precedenti commi
si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal
relativo regolamento.
7) I consiglieri comunali hanno il dovere
di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori
delle Commissioni delle quali fanno parte.
8) Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla Legge.
9) I consiglieri si costituiscono in gruppi
secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Si può costituire un gruppo misto composto anche da un
solo consigliere.
10) Tra i Consiglieri proclamati eletti
assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha ottenuto
la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti
di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto
e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi dell’art. 7, c. 7, della L. 15.10.93, n. 415.
11) Ai consiglieri comunali, per la partecipazione
a Consigli o Commissioni, sono corrisposti gettoni di presenza
o, in alternativa, una indennità di funzione.
ART. 11 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE
1) I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei
casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato,
per decadenza e dimissioni.
2) I Consiglieri che non intervengano a
tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati
decaduti.
3) La decadenza è pronunciata dal
Consiglio Comunale.
4) A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da
parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 07/08/90, n. 241,
a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla
data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio
esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
5) Le dimissioni dalla carica di Consigliere
sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente
al protocollo del Comune secondo l’ordine temporale di presentazione.
Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate
e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con
atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede
alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano
i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art.
141 comma 2b del D. Lgvo 18 agosto 2000 n. 267.
6) Le dimissioni contestuali, ovvero rese
anche con atti separati purché contemporaneamente presentati
al protocollo del Comune, della metà più uno dei
Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano
la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.
7) La cessazione dalla carica di Consigliere
e lo scioglimento del Consiglio avvengono anche quando si riduce
a metà il numero dei Consiglieri assegnati al Comune per
impossibilità di surroga dei Consiglieri cessati dalla
carica
8) I Consiglieri cessati dalla carica per
effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare
gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
ART.
12 SURROGAZIONE E SUPPLENZE DEI CONSIGLIERI
1) Nel Consiglio Comunale il seggio che nel corso del mandato
divenga vacante per qualsiasi causa, 1) Nel Consiglio Comunale
il seggio che nel corso del mandato divenga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
2) Nel caso di sospensione di un Consigliere
adottata ai sensi dell’art. 15, c. 4 bis, della L. 19/3/90,
n. 55, come modificato dall’art. 1 della L. 18/1/92, n.
16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti,
il maggior numero di voti.
3) La supplenza ha termine con la cessazione
della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo
alla surrogazione a norma del c. 1.
ART.
13 REGOLAMENTO INTERNO
1) Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti
dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato
a maggioranza assoluta dei componenti assegnati con esclusione,
ai fini del computo dei consiglieri assegnati, del Sindaco. Detto
regolamento prevede, tra l’altro, le modalità per
la convocazione e per la presentazione e la discussione delle
proposte, attenendosi ai seguenti principi:
a) la convocazione dei consiglieri è effettuata dal Sindaco;
b) il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria
e straordinaria urgente;
c) l’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
all’albo pretorio e deve essere ampiamente pubblicizzato.
ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI
1) Il consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite
nel proprio seno con criterio proporzionale. Le Commissioni hanno
competenza consultiva e propositiva. Le sedute sono pubbliche,
salvo nei casi previsti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale.
2) La presidenza della Commissione, avente
funzione di controllo e di garanzia, è attribuita alla
minoranza.
3) Le Commissioni si esprimono anche sulle
questioni che il Sindaco intende sottoporre al loro preventivo
parere.
4) Il Consiglio può istituire, a
maggioranza dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali, di
indagine e/o d’inchiesta, su materie di interesse comunale.
5)Il numero, la costituzione, la composizione,
il funzionamento, le attribuzioni delle Commissioni Consiliari,
sono disciplinate da apposito regolamento.
• CAPO
III - LA GIUNTA COMUNALE
ART. 15 LA GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco e opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2) La Giunta è convocata del Sindaco
che la presiede.
3) In caso di assenza o impedimento del
Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco
o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dall’Assessore
anziano per età.
ART.
16 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
spettanti ad altri organi, in conformità a disposizioni
di legge ed al presente Statuto, collaborando con il Sindaco nell’attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio.
2) Riferisce annualmente al Consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso;
3) E’, altresì, di competenza
della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio e delle disposizioni degli artt. 88 e
89 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
4) La Giunta adotta in particolare:
a) le deliberazioni di concessione ad enti di contributi e di
altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento
comunale e destinati alla realizzazione d’iniziative e manifestazioni
ed al sostegno di attività culturali, sociali. economiche,
tradizionali, sportive, per le quali necessita la valutazione
d’interessi generali della comunità che non rientrano
nelle funzioni di gestione;
b) le delibere di patrocinio;
c) la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe
dei servizi;
d) la delibera di approvazione dei progetti dei lavori pubblici;
e) la delibera di approvazione degli accordi di contrattazione
decentrata;
f) la delibera di autorizzazione al Sindaco alla promozione di
liti o alla resistenza in giudizio;
g) la delibera relativa ad approvazione di schemi di transazione
e di autorizzazione al Sindaco a conciliare, transigere e rinunziare
ad atti giudiziali;
h) la delibera di accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni
mobiliari;
i) adotta gli opportuni atti di indirizzo per i responsabili apicali;
j) ogni altro provvedimento attribuito alla competenza della Giunta
da norme legislative o regolamentari
ART. 17 COMPOSIZIONE DELLA
GIUNTA
1) La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede,
e da un numero di assessori, che non deve essere superiore al
numero massimo consentito dalla legge.
2) Possono essere nominati assessori anche
cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere.
3) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati
a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, ma
partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere a determinare
il numero legale e senza diritto di voto.
4) Le incompatibilità con la carica
di Assessore sono disciplinate dalla legge
ART. 18 ELEZIONI DEL SINDACO
E NOMINA DELLA GIUNTA
1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio.
2) Il Sindaco nomina i componenti della
Giunta, con la composizione numerica di cui all’articolo
precedente, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella
stessa seduta e, comunque, entro il termine di giorni trenta decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da
parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato
politico amministrativo.
3) Ciascun consigliere comunale ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità
indicate dal regolamento del consiglio comunale.
4) Con cadenza annuale, e precisamente
entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, a verificare l’attuazione
di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.
5) E’ facoltà del Consiglio
provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le
linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche
che dovessero emergere in ambito locale.
6) Al termine del mandato politico amministrativo
il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di
rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle
linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione
del consiglio comunale.
7) Il Sindaco può revocare uno o
più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Provvede altresì alla eventuale loro sostituzione dandone
comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
ART.
19 ATTIVITA', FUNZIONAMENTO, ADUNANZE E DELIBERAZIONI, DURATA
IN CARICA
1) A ciascun Assessore possono essere delegate dal Sindaco funzioni
organicamente ordinate per materia. Essi sono responsabili collegialmente
degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati
nell’ambito delle rispettive competenze.
2) La Giunta Comunale è convocata
e presieduta dal sindaco che, oltre a fissare gli oggetti all’ordine
del giorno della seduta, coordina e promuove l’attività
degli assessori in ordine agli atti che riguardano l’attuazione
degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio.
3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4) Oltre al Segretario Comunale che provvede
a verbalizzare, vi possono partecipare i Revisori dei Conti e
i dirigenti del Comune, limitatamente per le materie di loro stretta
attinenza e secondo le modalità stabilite dal Regolamento
per il funzionamento della Giunta.
5) La Giunta municipale collabora con il
Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
6) La Giunta compie atti di amministrazione
che non siano riservati dalla legge al Consiglio.
7) Per la validità delle adunanze
della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza
dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
8) La Giunta rimane in carica sino alla
elezione del nuovo Sindaco.
ART.
20 MOZIONE DI SFIDUCIA - REVOCA - SOSTITUZIONE
1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del
Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio.
3) La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione.
4) Se la mozione viene approvata, si procede
allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario
ai sensi delle vigenti leggi.
ART. 21
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO
1) In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio
e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo
Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2) Le dimissioni presentate dal Sindaco
diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente
comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione
in Consiglio. Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni
possono essere revocate dallo stesso Sindaco.
3) Lo scioglimento del Consiglio Comunale
determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.
• CAPO
IV - IL SINDACO
ART. 22 FUNZIONI E COMPETENZE
1) Il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del comune, ha
la rappresentanza legale dell’ Ente, compresa quella in
giudizio del Comune attore o convenuto con la possibilità
di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, previa apposita
deliberazione della Giunta Municipale. Convoca e presiede la giunta,
nonché il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
2) Egli esercita le funzioni attribuitegli
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all’espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
3) Il sindaco coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
4) In caso di inosservanza degli obblighi
di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5) Sulla base degli indirizzi stabiliti
dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione
e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6) Il sindaco nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dagli artt. 89, 109 e 110 del D. L.vo 18
agosto 2000 n. 267, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali.
7) Il sindaco presta, davanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la costituzione italiana.
8) Distintivo del Sindaco è la fascia
tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune,
da portarsi a tracolla.
9) Il Sindaco attribuisce ai singoli consiglieri
incarichi per specifici progetti e/o iniziative, stabilendo tempi
e modi per l’attuazione degli stessi, con esclusione di
quelli idonei a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi
e aventi poteri di gestione.
10) Il Sindaco quale rappresentante della
comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze
contingibili e urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni.
ART. 23 ALTRE ATTRIBUZIONI
1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c. allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati
di polizia;
d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l’ordine pubblico informandone il Prefetto.
2) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino
l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione
dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra,
l’assistenza della forza pubblica.
3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell’utenza,
il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al
c. 2.
ART. 24 DECRETI DEL SINDACO
1) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge,
assumono la denominazione di decreti e sono regolati secondo quanto
previsto dal presente articolo.
2) I decreti del Sindaco sono esecutivi
dal momento dell’ adozione.
3) I decreti comportanti spese sono controfirmati
dal responsabile del servizio economico – finanziario a
conferma dell’ avvenuta registrazione dell’ impegno
di spesa.
4) I decreti del Sindaco sono pubblicati
per dieci giorni consecutivi all’albo pretorio e sono registrati,
numerati e raccolti unitariamente presso l’ufficio di segretaria.
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TITOLO III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE
• CAPO
I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 25 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione
con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed
organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, e definisce
anche iniziative finalizzate alla unione e alla fusione di EE.LL.,
con riferimento alla normativa vigente.
ART. 26 MODIFICHE TERRITORIALI
1) Il Comune, nelle forme previste dalla Legge, può assumere
ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione
territoriale comunale e provinciale.
• CAPO
II - FORME COLLABORATIVE
ART. 27 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1) Nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune
assicura la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia
e gli altri Comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema
delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale
e civile.
2) Il Comune assicura, altresì,
la promozione o la propria partecipazione alle conferenze dei
servizi, di concerto con tutte le amministrazioni interessate
secondo le procedure di Legge.
3) Il Comune promuove o aderisce alle forme
associative di cui al Capo V, Titolo I del D. L.vo 18 agosto 2000,
n. 267: convenzioni, consorzi, unione dei comuni, accordi di programma.
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TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
• CAPO
I - PRINCIPI GENERALI
ART. 28 PARTECIPAZIONE
1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne
il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza,
disciplinandola con apposito regolamento.
2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia
le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,
incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.
3) L’Amministrazione può attivare
forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini
su specifici problemi.
• CAPO
II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 29 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti
in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi,
tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai
regolamenti comunali.
2) La rappresentanza degli interessi da
tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli
che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3) Il responsabile del procedimento, contestualmente
all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare
gli interessati mediante comunicazione personale contenente le
indicazioni previste per legge.
4) Il regolamento stabilisce quali siano
i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati,
nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti
ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5) Qualora sussistano particolari esigenze
di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza
degli stessi la renda particolarmente gravosa è consentito
prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione
all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre
forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6) Gli aventi diritto entro trenta giorni
dalla comunicazione personale dalla pubblicazione del provvedimento,
possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti
pertinenti all’oggetto del procedimento.
7) Il responsabile dell’istruttoria,
entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente
c. 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere
le sue conclusioni sull’organo comunale competente all’emanazione
del provvedimento finale.
8) Il mancato o parziale accoglimento delle
richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente
motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto
da contraddittorio orale.
9) Se l’intervento partecipativo
non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione
deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro trenta giorni,
le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione o la proposta.
10) I soggetti di cui al c. 1 hanno, altresì,
diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento,
salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.
11) La Giunta potrà concludere accordi
con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento.
ART.
30 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI
1) Il Comune, nei procedimenti relativi alla soluzione di atti
che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla
consultazione degli interessati, sia in forma diretta, mediante
questionari, riunioni, assemblee o audizioni, sia in forma indiretta,
mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero, della
consulta del settore di cui ai successivi articoli.
• CAPO
III - PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
ART. 31 ASSOCIAZIONI
1) Il Comune, nell’ambito delle priorità perseguite,
valorizza le libere forme associative e ne garantisce la partecipazione
ai fini dello sviluppo socioculturale della comunità.
2) Il Comune promuove il forum delle associazioni
e della Cooperazione Sociale iscritte nell'apposito albo delle
forme associative. I criteri, le modalità per l’iscrizione
e la tenuta dell’albo sono disciplinati dal Regolamento
degli Istituti di partecipazione.
ART.
32 ISTANZE
1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si
chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività
dell'amministrazione.
2) La risposta all’istanza viene
fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.
3) Le modalità delle istanze sono
disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.
ART.
33 PETIZIONI
1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva,
agli organi dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento
su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2) Il Regolamento degli istituti di partecipazione
determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità
e l’assegnazione all’organo competente.
3) La petizione è esaminata dall’organo
competente entro giorni sessanta dalla presentazione.
4) Se il termine previsto al comma terzo
non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare
la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo
o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il
Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio.
5) La procedura si chiude in ogni caso
con un provvedimento espresso. Tale provvedimento è comunicato
al soggetto proponente entro 30 giorni dall’adozione.
ART.
34 PROPOSTE
1) Duecento elettori possono avanzare proposte per l’adozione
di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro novanta
giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere
dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché
dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2) L’organo competente deve sentire
i proponenti dell’iniziativa entro quarantacinque giorni
dalla presentazione della proposta.
3) Tra l’Amministrazione Comunale
ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi
nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare
il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa
l’iniziativa popolare.
ART.
35 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione
dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa
previsti negli articoli precedenti.
2) L’Amministrazione Comunale per
la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione
di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire,
requisiti per l’adesione.
3) Gli organismi previsti nel comma precedente
e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio
comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività
o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo
parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
ART.
36 L'AZIONE POPOLARE
1) Nel caso in cui sia stata proposta da uno o più elettori
l’ azione Popolare di cui all’art. 9 c. 1, D.L.vo
n. 267/2000, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente,
valuta l’opportunità che l’Ente si costituisca
in giudizio, autorizzando, in caso affermativo il Sindaco a provvedere
con l’assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga
utile l’intervento, delibera di non costituirsi in giudizio.
2) Per le azioni risarcitorie di danni
ambientali di cui all’art. 9, c. 3 del D.L.vo n. 267/2000,
promosse nei confronti di terzi dalle Associazioni di protezione
ambientale di cui all’art. 13 della L. 8 luglio 1986 n.
349, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente,
valuta se le azioni sono fondate e se è opportuno che il
Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui la Giunta non
ritenga utile l’intervento, delibera di non costituirsi
in giudizio.
3) Il Regolamento degli istituti di partecipazione
disciplina l’esercizio dell’azione popolare
ART. 37 DIRITTO DI ACCESSO
1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà
di accesso agli atti dell’amministrazione e ne garantisce
l’accesso alle istituzioni e ai servizi, secondo le modalità
definite dal Regolamento ed i principi della L. 241/90.
2) Tutti gli atti dell’Amministrazione
Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge, o in esecuzione dell’apposito regolamento
comunale, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
ART.
38 REFERENDUM
1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati o su richiesta sottoscritta da almeno
700 elettori, promuove referendum consultivo e/o propositivo relativo
ad atti generali di propria competenza, con l’eccezione:
a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
b) dei provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione
di prestiti obbligazionari;
c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
e) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle
istituzioni e delle aziende speciali;
f) dei bilanci preventivi e consuntivi:
g) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
2) Quando il referendum sia stato indetto,
il Consiglio Comunale sospende l’attività deliberativa
sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai
due terzi dei consiglieri, il Consiglio riconosca che sussistono
ragioni di particolare necessità ed urgenza.
3) I referendum devono riguardare materie
di esclusiva competenza locale, e devono aver luogo nei tempi
previsti dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.
4) Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione
determina le modalità per l’intera procedura referendaria,
per l’informazione dei cittadini sul referendum, per la
partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla
campagna referendaria e disciplina la procedura referendaria relativa
alla richiesta e raccolta di firme, alla verifica delle condizioni
di ammissibilità, alla modalità di svolgimento e
alla validità della consultazione referendaria.
ART.
39 CONSULTE PERMANENTI
1) Al fine di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva
al governo della comunità locale e di garantirne il continuo
collegamento con gli organi comunali, sono istituite consulte
permanenti che saranno chiamate ad esprimere autonomi indirizzi,
nonché pareri preventivi.
2) Le consulte a carattere permanente sono:
• Consulta di programmazione economica e finanziaria, per
i problemi legati alla finanza e bilancio comunale;
• Consulta ambientale-urbanistica, per i problemi legati
alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e la gestione
del territorio;
• Consulta per la cultura, turismo, spettacolo, sport e
tempo libero, beni culturali, istruzione e università,
che si interessa della promozione e diffusione della cultura,
e dei problemi inerenti l’istruzione scolastica di ogni
ordine e grado.
• Consulta per la tutela sociale, promozione umana, formazione
del lavoro e politiche giovanili, che si interessa dei diritti
e bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi
dei giovani, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti,
svantaggiati, emarginati, minori, devianze minorili e criminalità.
• Consulta per le pari opportunità, con il compito
di garantire i diritti della donna e le pari opportunità
nel lavoro, nella società e nelle istituzioni. La consulta
garantisce attività idonee a promuovere la presenza di
ambo i sessi nelle giunte degli organi collegiali del Comune,
nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni ad esso dipendenti.
• Consulta per la promozione della partecipazione alla vita
pubblica locale dei cittadini dell’U.E. e dei cittadini
soggiornanti.
3) Il regolamento degli istituti di partecipazione
stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento
delle consulte.
4) Quando l’azione amministrativa
interessa il campo concreto delle attività professionali,
o il campo della esperienza scientifica, il Comune si avvale dei
contributi di idee che gli Ordini e Collegi Professionali, riuniti
in libera associazione, forniscono su temi specifici e programmatici
attraverso la consulta tecnica. Tale partecipazione della libera
associazione è realizzata mediante l’offerta libera
e spontanea e può, altresì, essere demandata dal
Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni.
ART.
40 FORUM DEI CITTADINI
1) Il Comune promuove quali organismi di partecipazione il forum
dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare
la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed
amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che
investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi
collettivi.
2) Il Forum dei cittadini potrà
essere convocato anche sulla base di una richiesta di almeno duecento
cittadini, nella quale dovranno essere indicati gli oggetti proposti
alla discussione.
3) I regolamenti stabiliranno le modalità
di convocazione, di coordinamento e di funzionamento del Forum.
ART.
41 CONSULTAZIONE
1) Il Comune riconosce, come istituto della partecipazione, la
consultazione della popolazione. La 1) Il Comune riconosce, come
istituto della partecipazione, la consultazione della popolazione.
La consultazione è rivolta a conoscere la volontà
dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico amministrativi
da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione
di un servizio o sfera pubblica. Essa può essere riferita
alla generalità della popolazione o a particolari categorie
di cittadini.
2) Il regolamento degli istituti di partecipazione
disciplina forme, tempi, luoghi e modalità di svolgimento
della consultazione popolare.
3) Il regolamento dovrà, altresì,
prevedere che l’Amministrazione Comunale, al fine di conoscere
l’orientamento dei cittadini, può commissionare inchieste
sociologiche, demoscopiche e sondaggi di opinione, garantendo
la necessaria trasparenza e l’adeguata publicizzazione del
risultato.
4) La consultazione viene disposta dalla Giunta Comunale, prima
di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione nelle seguenti
materie:
a) modifiche territoriali;
b) ogni altra questione quando lo richieda la maggioranza dei
consiglieri assegnati o 700 elettori.
5) L’organo che deve emanare l’atto,
cui è corredata la consultazione, ha il dovere di considerare
la volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.
ART.
42 IL DIFENSORE CIVICO
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, al fine di garantire l’imparzialità
ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale può
istituire il Difensore Civico.
2) Il Difensore civico è eletto
dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con maggioranza dei
4/5 dei Consiglieri assegnati.
3) Il difensore civico dura in carica cinque
anni con possibilità di rielezione per una sola volta.
4) Il Difensore civico può essere
istituito anche in convenzione con altri Comuni in base alle modalità
che saranno stabilite d’intesa tra gli EE. LL. associati.
ART.
43 REQUISITI - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1) Per essere eletti Difensore Civico si applicano le norme per
l’elezione del Consiglio Comunale.
2) La elezione del Difensore Civico deve
avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano
ampia garanzia di indipendenza e probità.
3) Non può essere eletto Difensore
Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e alla
carica di consigliere comunale e assessore;
b) i ministri del culto;
c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al 2° grado, che siano amministratori, Segretario o funzionari
con funzioni dirigenziali;
d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti
penali in corso.
4) E’ incompatibile alla elezione
di Difensore Civico:
a) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.
5) Il Difensore Civico decade per le stesse
cause per le quali si perde la qualità di consigliere o
per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità
o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza
è pronunciata, altresì, dal Consiglio, con la maggioranza
dei consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco o di un terzo
dei consiglieri comunali, per giusta causa o gravi inadempienze.
Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione
motivata del Consiglio e con la maggioranza assoluta dei componenti
dello stesso.
ART.
44 UFFICI - MEZZI - INDENNITA' DI CARICA
1) L’ubicazione dell’ufficio del Difensore Civico
è fissata nella sede comunale.
2) Il Difensore Civico si avvale dei mezzi,
delle attrezzature e del personale assegnato dall’Ente.
3) Il Difensore Civico può intervenire,
su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa,
presso l’Amministrazione Comunale, le aziende speciali,
le istituzioni, i concessionari di servizi, le società
che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio
comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia
regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente
emanati.
4) A tal fine può convocare il responsabile
del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti,
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
5) Acquisire tutte le informazioni utili,
rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino
che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo,
agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e
le carenze riscontrati.
6) L’Amministrazione ha obbligo di
specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando
non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì
chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità
o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre
la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7) Tutti i responsabili di servizio sono
tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività
del Difensore Civico.
8) Al Difensore Civico, viene corrisposto
il 40% dell’indennità prevista dalla legge per il
sindaco.
ART.
45 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL DIFENSORE CIVICO
1) Spetta al Difensore Civico il controllo eventuale, su richiesta
delle minoranze e nei limiti delle illegittimità denunciate,
sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio quando esse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2) Detto controllo è esercitato
solo quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta
scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate,
entro dieci giorni dall’affissione all’Albo Pretorio.
3) Il Difensore Civico, se ritiene che
la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’Ente,
entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi
riscontrati. In tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare
la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4) Il Difensore Civico ha anche il compito
di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all’art.
13, commi da 6 a 9, della legge 27.7.2000, n. 212 concernente
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
ART.
46 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1) Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente,
indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la
loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon
andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
2) La relazione viene discussa dal Consiglio
Comunale entro il 30 aprile.
3) In casi di particolare importanza o
comunque meritevoli di urgente segnalazione può, in qualsiasi
momento, farne relazione al Consiglio.
ART.
47 GIURAMENTO
1) Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento
dinanzi al Sindaco con la seguente formula: “giuro di osservare
lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni
al solo scopo del pubblico bene”.
ART. 48 CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
– STRANIERI SOGGIORNANTI – PARTECIPAZIONE ALLA VITA
LOCALE
1) Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica
locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti e residenti, il Comune favorirà
la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentati
dei cittadini dell’ Unione Europea e degli stranieri in
possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché la partecipazione
degli stessi alla vita pubblica locale.
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TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
• CAPO
I - UFFICI E PERSONALE
ART. 49 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
1) L’organizzazione degli uffici e dei servizi è informata
a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità,
tenendo conto di quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del T.U.
n. 267/2000.
2) Lo svolgimento dell’azione amministrativa
e il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla
distinzione tra potere di indirizzo e di controllo politico –
amministrativo, che compete agli organi di governo del Comune,
dalla funzione gestionale, che spetta ai responsabili degli uffici
e dei servizi.
3) La suddivisione organica delle funzioni
in aree di attività, singole o accorpate, ferma l’esigenza
di salvaguardare l’omogeneità dell’attività
stesse, costituisce l’obiettivo da perseguire.
4) Il Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi sopra delineati,
deve in ogni caso disciplinare precipuamente:
a) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la dotazione e la disciplina di accesso;
c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale,
in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità dell’attività di coordinamento
tra il Segretario dell’Ente ed i Funzionari;
e) il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;
f) le unità organizzative responsabili delle istruttorie
procedimentali ed i responsabili del procedimento.
g) le attribuzioni dei funzionari apicali individuati quali responsabili
degli uffici e dei servizi.
5) Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta
o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell’Ente, ovvero, a condizione che l’Ente non abbia
dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. 30/12/1992, n.
507, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato. I rapporti a tempo determinato,
pena la nullità, non possono essere in nessun caso trasformati
in rapporto a tempo indeterminato.
6) Nel rispetto dei principi fissati dall’art.
del D. Lgs. n. 165/2001, il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune disciplina le dotazioni
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le modalità concorsuali.
7) Il Comune ha istituito, ai sensi della
Legge quadro 7/3/86, n. 65 e della L. R. 24/1/89, n. 2, il Corpo
di Polizia Municipale e lo disciplina con apposito regolamento.
8) Il Comune istituisce e attiva i controlli
interni previsti dall’ art. 147 del D.L.vo n. 267/2000,
la cui organizzazione è svolta anche in deroga ai principi
indicati dall’art. 1 c. 2 del D.L.vo n. 286/1999.
9) Il regolamento di contabilità
e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo le rispettive competenze, disciplineranno le modalità
di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché
delle eventuali forme di convenzionamento con altri comuni e di
affidamento di incarichi esterni.
ART.
50 SEGRETARIO COMUNALE
1) Il Sindaco nomina il Segretario comunale tra gli iscritti all’albo
di cui all’art. 98, D.L.vo 267/2000.
2) Il Segretario comunale svolge compiti
di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed
ai Regolamenti.
3) Il Segretario comunale è coadiuvato
da un Vicesegretario.
4) Il Vicesegretario sostituisce il Segretario
in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, anche
se temporaneo.
5) Il Comune può stipulare convenzioni
con altri Comuni per l’Ufficio del Segretario Comunale.
ART. 51 IL DIRETTORE GENERALE
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, può stipulare convenzione
con altri comuni le cui popolazioni assommate non siano inferiori
a 15.000 abitanti, per la nomina di un Direttore Generale.
2) Quando non risultino stipulate le convenzioni,
di cui al punto precedente, e in ogni altro caso in cui il Direttore
Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono
essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
ART. 52 RESPONSABILI DEI SERVIZI
1) Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo.
2) Ai responsabili degli uffici e dei servizi
spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti
e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge
e dallo statuto tra le funzioni d’indirizzo e/o controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente
o non rientranti tra le funzioni del Segretario e del Direttore
Generale, se nominato.
3) Ai responsabili degli uffici e dei servizi
sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
organi di governo dell’Ente.
ART. 53 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE
1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, nelle forme,
con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può
procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, commi
1°, 2° e 3° del D. Lgvo 267/2000, alla stipula di
contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni
e i funzionari dell’ area direttiva.
ART. 54 UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI
DI DIREZIONE POLITICA
1) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della giunta comunale e degli assessori,per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ ente
o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché
l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.
L.vo 267/2000.
• CAPO
II - SERVIZI PUBBLICI
ART. 55 FORME DI GESTIONE
1) Il Comune provvede all’istituzione di servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con
le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità
locale, a garantire l’esercizio dei diritti individuali
e collettivi, a valorizzare e tutelare la dignità della
persona.
2) I servizi pubblici sono organizzati
secondo criteri tesi a garantire la massima fruizione, la qualità,
l’efficacia ed efficienza, in modo da soddisfare le esigenze
dell’utenza.
3) Dei servizi deve essere data ampia informazione con riferimento
alle modalità di accesso e funzionamento.
4) I servizi pubblici locali di rilevanza
industriale sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita
dall’art. 113 del D. L.vo. n. 267/2000,nel testo sostituito
dalle disposizioni dell’art. 35 della legge 448 del 28.12.01.
5) Per la trasformazione delle Aziende
Speciali in società di capitali si applicano le disposizioni
dell’art. 115 del D. L.vo. n. 267/2000 nel testo integrate
da quelle dell’art. 35 della L. n. 448/2001.
6) I servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti conformemente a quanto stabilito dall’art.
113 bis del D. L.vo n. 267/2000, nel testo sostituito dalle disposizioni
dell’art. 35 della legge 448 del 28.12.2001.
7Il Consiglio Comunale, nell’ambito
della Legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate,
regola con propri provvedimenti: l’istituzione, la partecipazione,
le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi,
l’organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra,
i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l’eventuale
capitale di dotazione.
ART.
56 INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO
1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente
capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri
di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l’approvazione
dei loro atti procedimentali.
2) A tal fine spetta al Consiglio Comunale:
a) nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende
interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori
e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale
maggioritarie;
b) l’approvazione dei bilanci preventivi comunali e pluriennali
e le relative variazioni;
c) l’approvazione dei piani-programma nonché quelli
che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative
ad aziende ed istituzioni;
d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale;
e) l’approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende
ed istituzioni.
3) Nella nomina degli amministratori, di
cui alla precedente lett. a), del c. 2, è assicurata, nei
modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza
consiliare.
4) Con il bilancio comunale sono approvati
gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti
che costituiscono allegati a bilancio del Comune stesso.
5) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti
dal Comune sono allegati al conto consuntivo del Comune in sede
di approvazione.
ART.
57 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al c. 2, lett. a), del
precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori
dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina
a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica amministrativa,
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche
o private, per uffici pubblici ricoperti.
2) La nomina ha luogo a maggioranza assoluta
di voti.
3) Se dopo due votazioni nessuno dei candidati
ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio
fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior
numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero
di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.
4) La revoca di singoli amministratori
o dell’intero organo esecutivo di nomina comunale può
avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri
assegnati nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati
nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata
solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse.
Nella seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta
del Sindaco.
5) Per nomina, designazione e revoca, si
applica, per quanto compatibile, l’art. 50 c. 8 del D.L.vo
267/2000.
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TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'
• CAPO
I - ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE
ART. 58 DEMANIO E PATRIMONIO
1) I beni comunali si distinguono in
beni demaniali e beni patrimoniali.
2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni
delle leggi speciali che regolano la materia.
3) Il Comune adotta un regolamento per
la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei
beni comunali.
ART.
59 TRIBUTI COMUNALI
1) Nell’ambito della Finanza pubblica, la legge riconosce
al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse
proprie e trasferite.
2) Il Comune, nell’ambito della potestà
impositiva autonoma, stabilisce ed applica imposte, tasse e tariffe,
in armonia con la Costituzione Italiana e con le leggi dello Stato
secondo i principi di coordinamenti della Finanza Pubblica e del
sistema tributario.
ART. 60 ENTRATE DEL COMUNE
1) Le entrate del Comune sono costituite da:
a) imposte;
b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse ed investimenti;
h) altre entrate.
2) Le entrate fiscali, nonché i
trasferimenti regionali e provinciali, sono rivolti a finanziare
i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità
ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione
di servizi pubblici indispensabili.
3) I trasferimenti erariali devono, invece,
essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.
4) Nell’ambito della autonomia finanziaria
riconosciuta dalla legge il Comune stabilisce imposte, tasse,
tariffe e contributi da porre a carico dei cittadini e degli utenti
di pubblici servizi, anche in forma non generalizzata, secondo
equità e parità di trattamento. In particolare nella
determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi
effettivi dei servizi, potranno essere previsti sistemi di differenziazione
in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
ART.
61 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1) L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è
disciplinato dalla legge.
2) Entro il termine stabilito dalla legge
per ciascun esercizio finanziario il consiglio comunale delibera
il bilancio di previsione, in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità.
3) Il bilancio è corredato di una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale
di durata pari a quello della Regione Puglia e degli altri documenti
previsti dal Regolamento di Contabilità.
4) Il bilancio e gli allegati sono redatti
in modo da consentire la lettura per programmi, servizi interventi.
5) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti
dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al
bilancio e ad esso allegati.
6) Il bilancio è approvato a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati sia in prima che in seconda
convocazione.
7) Con apposito regolamento il Consiglio
Comunale disciplina le norme relative alla contabilità
generale, attestante la copertura finanziaria.
ART.
62 CONTO CONSUNTIVO
1) Entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità,
la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell’esercizio
finanziario dell’anno precedente.
2) I risultati di gestione devono essere
rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3) Al conto consuntivo è allegata
una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4) Al conto consuntivo è allegata,
altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione.
5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno
delibera a maggioranza assoluta il conto consuntivo.
6) I conti consuntivi degli enti, aziende
ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati
contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.
ART.
63 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1) La concessione del servizio di tesoreria è affidata
ad un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione.
2) Il regolamento di contabilità
stabilisce le modalità relative all’affidamento e
gestione del servizio di tesoreria, alla riscossione delle entrate
tributarie e patrimoniali ed ai servizi dell’Ente che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee a disciplinare tali
gestioni.
ART. 64 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
1) I regolamenti comunali relativi all’esercizio della potestà
autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge
27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente
e, in particolare, alle seguenti disposizioni:
a) informazione del contribuente: il Comune
provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti
le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni,procedure,
mezzi di tutela relativi ai tributi comunali sia assicurando la
disponibilità presso l’ ufficio tributi e per le
relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo
adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché
ne sia possibile la più ampia conoscenza;
b) chiarezza e motivazione degli atti:
il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la
massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione
dei provvedimenti adottati;
c) interpello del contribuente: il Comune,
con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento
quanto previsto in merito al diritto d’ interpello del contribuente
dall’art. 11 del D. L.vo n. 212/2000.
• CAPO
II - APPALTI E CONTRATTI
ART. 65 APPALTI E CONTRATTI
1) Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di
beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività
istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite
dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento della disciplina
dei contratti.
2) La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3) Il Comune osserva le procedure previste
dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita
o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
4) Le norme per la disciplina dei contratti,
lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite dal regolamento
di cui al precedente c. 1, nel rispetto di norme statali e regionali
vigenti in materia.
• CAPO
III - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 66 REVISORI DEI CONTI
1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri, con la garanzia
della presenza di un membro proposto dalla minoranza.
2) I componenti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3) Essi durano in carica tre anni e non
sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una
sola volta.
4) I revisori dei conti devono essere in
possesso dei requisiti per la carica a Consigliere Comunale e
non possono essere parenti o affini, entro il 4° grado, ai
componenti della Giunta o del Consiglio.
5)I revisori che abbiano, però,
i requisiti di eleggibilità fissati dal precedente comma
o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli
albi dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
6) Revoca e decadenza dall’ufficio
sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione
da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato, al
quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni
per far pervenire le proprie giustificazioni.
7) In caso di cessazione per qualsiasi
causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione,
entro 15 giorni dalla cessazione, scegliendo tra gli iscritti
al ruolo o agli albi professionali a cui apparteneva il precedente
revisore. I nuovi eletti scadono con quelli rimasti in carica.
8) Spetta ai revisori un compenso nella
misura stabilita dalle leggi dello Stato o da disposizioni ministeriali.
9) Il Collegio dei Revisori esercita le
funzioni ad esso demandate dalla legge e in piena autonomia e
con la diligenza del mandatario.
10) Nell’esercizio della funzione
di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione i revisori hanno diritto di accesso
agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici nei
modi indicati dal regolamento di contabilità. Essi sono
tenuti a verificare la consistenza patrimoniale dell’Ente,
la regolarità delle scritture contabili, nonché
la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa
visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche
patrimoniali.
11) Il regolamento disciplina le forme di collaborazione con il
Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo,
e le modalità di vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione.
12) Il revisore rende parere relativi ad
argomenti di natura finanziaria e contabile, su richiesta del
Sindaco, del Segretario o dell’ apicale di ragioneria.
ART.
67 CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO
1) Il regolamento di contabilità disciplina modalità
di verifica e di gestione economico-finanziari, al fine di consentire
al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati
finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
2) Nel caso in cui attraverso l’attività
di controllo si accertino equilibri nella gestione del bilancio
che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone
immediatamente al Consiglio i provvedimenti necessari per ristabilire
l’equilibrio.
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TITOLO VII - MODIFICAZIONI - ENTRTATA IN VIGORE - DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 68 REGOLAMENTI
1) Ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto viene data
attuazione attraverso i regolamenti comunali.
2) I regolamenti e le relative modifiche
sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei componenti
assegnati all’organo deliberante
ART. 69 ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, affisso all’Albo Pretorio per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2) Il presente Statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo Pretorio
Comunale.
ART. 70 DISPOSIZIONI FINALI
1) Le modificazioni e l’abrogazione totale dello statuto,
sono deliberate dal Consiglio Comunale con procedura di cui all’art.
6 del D. L.vo n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Non può proporsi deliberazione
di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta
di deliberazione di un nuovo Statuto. L’approvazione della
deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione
del nuovo.
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