Segreteria San Cesario di Lecce Forum Sindaco - Filo Diretto Comune di San Cesario di Lecce Modalità Ipovedenti Modalità Testo

Sindaco Giunta Comunale Consiglio Comunale Commissioni Consiliari Albo Pretorio Delibere di Giunta Delibere di Consiglio Determine Dirigenziali Bandi Pubblici Incarichi e Consulenze Statuto Comunale Regolamenti Comunali Bilancio Elezioni Tributi


Statuto Comunale

anno 2009
Riapprovato con deliberazione C.C. n. 08 del 19/04/2005
INDICE

POTERE STATUTARIO


TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Poteri e funzioni
Art. 2 Principi
Art. 3 Programmazione
Art. 4 L'informazione
Art. 5 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze


TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I - ORGANI
Art. 6 Organi elettivi ed uffici
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7 Il Consiglio Comunale
Art. 8 Attribuzioni del Consiglio
Art. 9 Elezioni e durata
Art. 10 Prerogative dei Consiglieri Comunali
Art. 11 Cessazione della carica di Consigliere
Art. 12 Surrogazione e supplenze dei consiglieri
Art. 13 Regolamento interno
Art. 14 Commissioni Consiliari
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 15 La Giunta Comunale
Art. 16 Attribuzioni della Giunta
Art. 17 Composizione della Giunta
Art. 18 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
Art. 19 Attività, funzionamento, adunanze e deliberazioni, durata in carica
Art. 20 Mozione di sfiducia - revoca - sostituzione
Art. 21 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
CAPO IV - IL SINDACO
Art. 22 Funzioni e competenze
Art. 23 Altre attribuzioni
Art. 24 Decreti del Sindaco

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 25 Organizzazione sovracomunale
Art. 26 Modifiche territoriali

CAPO II - FORME COLLABORATIVE
Art. 27 Principio di cooperazione


TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 28 Partecipazione
CAPO II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 29 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 30 Partecipazione alla formazione degli atti
CAPO III - PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
Art. 31 Associazioni
Art. 32 Istanze
Art. 33 Petizioni
Art. 34 Proposte
Art. 35 Organismi di partecipazione
Art. 36 L'azione popolare
Art. 37 Diritto di accesso
Art. 38 Referendum
Art. 39 Consulte permanenti
Art. 40 Forum dei cittadini
Art. 41 Consultazione
Art. 42 Il Difensore Civico
Art. 43 Requisiti - Incompatibilità e decadenza
Art. 44 Uffici - mezzi - indennità di carica
Art. 45 Attività di controllo del difensore civico
Art. 46 Rapporti con il Consiglio
Art. 47 Giuramento

Art. 48 Cittadini dell’Unione Europea, Stranieri soggiornanti, Partecipazione alla vita locale

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I - UFFICI E PERSONALE
Art. 49 Organizzazione degli uffici e dei servizi Responsabili Uffici e Servizi Controlli interni
Art. 50 Segretario Comunale
Art. 51 Il Direttore Generale
Art. 52 Responsabili dei Servizi
Art. 53 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 54 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
CAPO II - SERVIZI PUBBLICI
Art. 55 Forme di gestione
Art. 56 Indirizzo, vigilanza e controllo
Art. 57 Nomina e revoca degli amministratori


TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE
Art. 58 Demanio e patrimonio
Art. 59 Tributi Comunali
Art. 60 Entrate del Comune
Art. 61 Bilancio e programmazione
Art. 62 Conto consuntivo
Art. 63 Servizio di tesoreria e riscossione delle entrate
Art. 64 Statuto dei diritti del contribuente
CAPO II - APPALTI E CONTRATTI
Art. 65 Appalti e contratti
CAPO III - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 66 Revisori dei conti
Art. 67 Controllo economico finanziario

TITOLO VII - MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 Regolamenti 27
Art. 69 Entrata in vigore 27
Art. 70 Disposizioni finali

 


POTERE STATUTARIO

1) Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del Comune di San Cesario di Lecce.

2) Esso disciplina le attribuzioni degli organi e l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; ne determina le forme di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione popolare, il decentramento amministrativo e l’accesso dei cittadini alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti amministrativi.

3) L’esercizio dell’autonomia statutaria ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati della legislazione generale in materia di ordinamento degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite

 


TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 POTERI E FUNZIONI
1) Il Comune di SAN CESARIO DI LECCE rappresenta le comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E’ ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni, ed è componente costitutivo della Repubblica secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione. L’autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, ai sensi dell’ art. 3 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

2) Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, in base ai principi di sussidarietà verticale, differenziazione e adeguatezza.

3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

4) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma concessi dalla Presidenza della Repubblica con Decreto in data 07/08/1992, registrato dalla Corte dei Conti il 23/09/1992, così descritti:
STEMMA: partito: nel primo, d’oro, al grappolo d’uva, di porpora, munito di tralcio di verde, posto in fascia, pampinoso di due, dello stesso, con i pampini posti all’ingiù: nel secondo, trinciato: A) di rosso, alla stessa di otto raggi, d’oro, posta in punta; al capo di azzurro, caricato dalle lettere maiuscole S. e C. d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo di verde, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

5) L’uso dello stemma e del gonfalone vengono disciplinati con apposito regolamento.

ART. 2 PRINCIPI
1) Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative dello Stato, della Regione e della Provincia.

2) Il Comune di San Cesario:
a) promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l’integrità con un’adeguata politica ecologica;
b) favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza;
c) promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini, con particolare attenzione per gli anziani;
d) attua iniziative a favore dei giovani ed in particolare per il loro inserimento nel mondo del lavoro;
e) promuove la valorizzazione e la promozione dell’attività sportiva e del tempo libero come strumenti che favoriscono la crescita delle persone, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani. Concorre con le associazioni e società sportive in ogni fascia d’età, valorizzando le iniziative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione;
f) favorisce il rapporto dell’Ente locale con le scuole pubbliche e private del territorio per un sempre maggiore sviluppo dell’istruzione e per il pieno raggiungimento dell’obbligo scolastico;
g) favorisce il progresso della cultura, valorizzando le riserve culturali, storiche ed artistiche della comunità di San Cesario, anche attraverso l’attività della biblioteca comunale e del museo civico, come strumenti di accesso locale alle conoscenze per lo sviluppo culturale della persona e dei gruppi sociali;
h) favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 18, c. 4 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001.

3) Il Comune considera proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, e promuove la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.

4) Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, garantisce, ove possibile, la presenza di entrambi sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, secondo la forma stabilita nei relativi regolamenti. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

5) Il Comune rappresenta le istanze politiche, culturali e socio-economiche della collettività nel quadro della libertà e della uguaglianza, ai fini della tutela e del progresso del diritto alla vita e della dignità umana. Favorisce la pace e la cooperazione tra i popoli anche nella prospettiva di una società multietnica e multiculturale.

6) Persegue gli obiettivi della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio.

7) Il Comune riconosce alla Associazione Pro Loco di San Cesario il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistico.

8) La sede del Comune è presso il Palazzo Municipale ed è ubicato in Piazza Garibaldi n. 12.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE
1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici della Regione e della Provincia.

ART. 4 L'INFORMAZIONE
1) Il Comune riconosce fondamentale l’uso dell’informazione e cura a tal fin l’istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti della civica amministrazione.

2) Istituisce l’Ufficio per le relazioni con il pubblico con le finalità di realizzare un servizio di informazione al cittadino più snello ed efficiente in grado di offrire adeguati livelli di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.

3) Periodicamente relaziona e informa sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all’intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

4) Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

5) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, dei manifesti e degli avvisi che a norma di Legge, di Statuto e di Regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

2) Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sono stabilite con apposito regolamento.

 


TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE


CAPO I - ORGANI
ART. 6 ORGANI ELETTIVI ED UFFICI
1) In conformità a quanto disposto dal D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed al fine di meglio conseguire gli obiettivi di correttezza, trasparenza e democrazia, il Comune di San Cesario impronta la propria struttura al criterio della separazione fra il momento deliberativo, che viene affidato ad organi elettivi, ed il momento esecutivo, che viene affidato ai singoli uffici.

2) Spetta in via esclusiva agli organi elettivi, espressione della comunità locale, determinare l’indirizzo politico-amministrativo del Comune.

3) Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 7 IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.

2) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

3) Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.

4) Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti prima di adottare qualsiasi altra deliberazione.

5) Il Consiglio Comunale può deliberare validamente in presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati, con esclusione, ai fini del calcolo dei Consiglieri assegnati, del Sindaco salvo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali.


ART. 8 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
1) Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi, l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
a. gli statuti dell’ente e delle aziende speciali e i regolamenti.
b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e. l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni a carattere continuativo;
j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
l. ogni altro provvedimento amministrativo per il quale la legge stabilisce la specifica competenza del Consiglio.

2) La determinazione in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del primo consiglio comunale utile e non oltre sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

ART. 9 ELEZIONE E DURATA
1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla Legge dello Stato.

2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolate dalla Legge.

3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 10 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1) I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2) Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4) Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento del mandato.

6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

7) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

9) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio. Si può costituire un gruppo misto composto anche da un solo consigliere.

10) Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, c. 7, della L. 15.10.93, n. 415.

11) Ai consiglieri comunali, per la partecipazione a Consigli o Commissioni, sono corrisposti gettoni di presenza o, in alternativa, una indennità di funzione.

ART. 11 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE
1) I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2) I Consiglieri che non intervengano a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

4) A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 07/08/90, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

5) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 141 comma 2b del D. Lgvo 18 agosto 2000 n. 267.

6) Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.

7) La cessazione dalla carica di Consigliere e lo scioglimento del Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il numero dei Consiglieri assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei Consiglieri cessati dalla carica

8) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

ART. 12 SURROGAZIONE E SUPPLENZE DEI CONSIGLIERI
1) Nel Consiglio Comunale il seggio che nel corso del mandato divenga vacante per qualsiasi causa, 1) Nel Consiglio Comunale il seggio che nel corso del mandato divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

2) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15, c. 4 bis, della L. 19/3/90, n. 55, come modificato dall’art. 1 della L. 18/1/92, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3) La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del c. 1.

ART. 13 REGOLAMENTO INTERNO
1) Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati con esclusione, ai fini del computo dei consiglieri assegnati, del Sindaco. Detto regolamento prevede, tra l’altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, attenendosi ai seguenti principi:
a) la convocazione dei consiglieri è effettuata dal Sindaco;
b) il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e straordinaria urgente;
c) l’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio e deve essere ampiamente pubblicizzato.

ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI
1) Il consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Le Commissioni hanno competenza consultiva e propositiva. Le sedute sono pubbliche, salvo nei casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2) La presidenza della Commissione, avente funzione di controllo e di garanzia, è attribuita alla minoranza.

3) Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Sindaco intende sottoporre al loro preventivo parere.

4) Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali, di indagine e/o d’inchiesta, su materie di interesse comunale.

5)Il numero, la costituzione, la composizione, il funzionamento, le attribuzioni delle Commissioni Consiliari, sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
ART. 15 LA GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta è convocata del Sindaco che la presiede.

3) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dall’Assessore anziano per età.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze spettanti ad altri organi, in conformità a disposizioni di legge ed al presente Statuto, collaborando con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

3) E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

4) La Giunta adotta in particolare:
a) le deliberazioni di concessione ad enti di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d’iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali. economiche, tradizionali, sportive, per le quali necessita la valutazione d’interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
b) le delibere di patrocinio;
c) la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
d) la delibera di approvazione dei progetti dei lavori pubblici;
e) la delibera di approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
f) la delibera di autorizzazione al Sindaco alla promozione di liti o alla resistenza in giudizio;
g) la delibera relativa ad approvazione di schemi di transazione e di autorizzazione al Sindaco a conciliare, transigere e rinunziare ad atti giudiziali;
h) la delibera di accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;
i) adotta gli opportuni atti di indirizzo per i responsabili apicali;
j) ogni altro provvedimento attribuito alla competenza della Giunta da norme legislative o regolamentari

ART. 17 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1) La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, che non deve essere superiore al numero massimo consentito dalla legge.

2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, ma partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere a determinare il numero legale e senza diritto di voto.

4) Le incompatibilità con la carica di Assessore sono disciplinate dalla legge

ART. 18 ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA
1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, con la composizione numerica di cui all’articolo precedente, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella stessa seduta e, comunque, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

3) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

4) Con cadenza annuale, e precisamente entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.

5) E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

6) Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.

7) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Provvede altresì alla eventuale loro sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 19 ATTIVITA', FUNZIONAMENTO, ADUNANZE E DELIBERAZIONI, DURATA IN CARICA
1) A ciascun Assessore possono essere delegate dal Sindaco funzioni organicamente ordinate per materia. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell’ambito delle rispettive competenze.

2) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal sindaco che, oltre a fissare gli oggetti all’ordine del giorno della seduta, coordina e promuove l’attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l’attuazione degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio.

3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4) Oltre al Segretario Comunale che provvede a verbalizzare, vi possono partecipare i Revisori dei Conti e i dirigenti del Comune, limitatamente per le materie di loro stretta attinenza e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento della Giunta.

5) La Giunta municipale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

6) La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio.

7) Per la validità delle adunanze della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8) La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 20 MOZIONE DI SFIDUCIA - REVOCA - SOSTITUZIONE
1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4) Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 21 DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO
1) In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco.

3) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO IV - IL SINDACO
ART. 22 FUNZIONI E COMPETENZE
1) Il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del comune, ha la rappresentanza legale dell’ Ente, compresa quella in giudizio del Comune attore o convenuto con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, previa apposita deliberazione della Giunta Municipale. Convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2) Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

3) Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6) Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 89, 109 e 110 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

7) Il sindaco presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

8) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

9) Il Sindaco attribuisce ai singoli consiglieri incarichi per specifici progetti e/o iniziative, stabilendo tempi e modi per l’attuazione degli stessi, con esclusione di quelli idonei a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e aventi poteri di gestione.

10) Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni.

ART. 23 ALTRE ATTRIBUZIONI
1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c. allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico informandone il Prefetto.

2) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al c. 2.

ART. 24 DECRETI DEL SINDACO
1) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti e sono regolati secondo quanto previsto dal presente articolo.

2) I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento dell’ adozione.

3) I decreti comportanti spese sono controfirmati dal responsabile del servizio economico – finanziario a conferma dell’ avvenuta registrazione dell’ impegno di spesa.

4) I decreti del Sindaco sono pubblicati per dieci giorni consecutivi all’albo pretorio e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l’ufficio di segretaria.


 


TITOLO III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE


CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 25 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, e definisce anche iniziative finalizzate alla unione e alla fusione di EE.LL., con riferimento alla normativa vigente.

ART. 26 MODIFICHE TERRITORIALI
1) Il Comune, nelle forme previste dalla Legge, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale.

CAPO II - FORME COLLABORATIVE
ART. 27 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1) Nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune assicura la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2) Il Comune assicura, altresì, la promozione o la propria partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni interessate secondo le procedure di Legge.

3) Il Comune promuove o aderisce alle forme associative di cui al Capo V, Titolo I del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267: convenzioni, consorzi, unione dei comuni, accordi di programma.

 


TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 28 PARTECIPAZIONE
1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza, disciplinandola con apposito regolamento.

2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3) L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

CAPO II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 29 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai regolamenti comunali.

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6) Gli aventi diritto entro trenta giorni dalla comunicazione personale dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7) Il responsabile dell’istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente c. 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni sull’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9) Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione o la proposta.

10) I soggetti di cui al c. 1 hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11) La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 30 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI
1) Il Comune, nei procedimenti relativi alla soluzione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla consultazione degli interessati, sia in forma diretta, mediante questionari, riunioni, assemblee o audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero, della consulta del settore di cui ai successivi articoli.

CAPO III - PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
ART. 31 ASSOCIAZIONI
1) Il Comune, nell’ambito delle priorità perseguite, valorizza le libere forme associative e ne garantisce la partecipazione ai fini dello sviluppo socioculturale della comunità.

2) Il Comune promuove il forum delle associazioni e della Cooperazione Sociale iscritte nell'apposito albo delle forme associative. I criteri, le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’albo sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

ART. 32 ISTANZE
1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell'amministrazione.

2) La risposta all’istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.

3) Le modalità delle istanze sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

ART. 33 PETIZIONI
1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il Regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente.

3) La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.

4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso. Tale provvedimento è comunicato al soggetto proponente entro 30 giorni dall’adozione.

ART. 34 PROPOSTE
1) Duecento elettori possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro novanta giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2) L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta.

3) Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

ART. 35 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2) L’Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione.

3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 36 L'AZIONE POPOLARE
1) Nel caso in cui sia stata proposta da uno o più elettori l’ azione Popolare di cui all’art. 9 c. 1, D.L.vo n. 267/2000, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, valuta l’opportunità che l’Ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo il Sindaco a provvedere con l’assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l’intervento, delibera di non costituirsi in giudizio.

2) Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all’art. 9, c. 3 del D.L.vo n. 267/2000, promosse nei confronti di terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, valuta se le azioni sono fondate e se è opportuno che il Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui la Giunta non ritenga utile l’intervento, delibera di non costituirsi in giudizio.

3) Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina l’esercizio dell’azione popolare

ART. 37 DIRITTO DI ACCESSO
1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e ne garantisce l’accesso alle istituzioni e ai servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento ed i principi della L. 241/90.

2) Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o in esecuzione dell’apposito regolamento comunale, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 38 REFERENDUM
1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati o su richiesta sottoscritta da almeno 700 elettori, promuove referendum consultivo e/o propositivo relativo ad atti generali di propria competenza, con l’eccezione:
a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
b) dei provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
e) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
f) dei bilanci preventivi e consuntivi:
g) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.

2) Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

3) I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale, e devono aver luogo nei tempi previsti dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

4) Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione determina le modalità per l’intera procedura referendaria, per l’informazione dei cittadini sul referendum, per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria e disciplina la procedura referendaria relativa alla richiesta e raccolta di firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità, alla modalità di svolgimento e alla validità della consultazione referendaria.

ART. 39 CONSULTE PERMANENTI
1) Al fine di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e di garantirne il continuo collegamento con gli organi comunali, sono istituite consulte permanenti che saranno chiamate ad esprimere autonomi indirizzi, nonché pareri preventivi.
2) Le consulte a carattere permanente sono:
• Consulta di programmazione economica e finanziaria, per i problemi legati alla finanza e bilancio comunale;
• Consulta ambientale-urbanistica, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e la gestione del territorio;
• Consulta per la cultura, turismo, spettacolo, sport e tempo libero, beni culturali, istruzione e università, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, e dei problemi inerenti l’istruzione scolastica di ogni ordine e grado.
• Consulta per la tutela sociale, promozione umana, formazione del lavoro e politiche giovanili, che si interessa dei diritti e bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi dei giovani, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, svantaggiati, emarginati, minori, devianze minorili e criminalità.
• Consulta per le pari opportunità, con il compito di garantire i diritti della donna e le pari opportunità nel lavoro, nella società e nelle istituzioni. La consulta garantisce attività idonee a promuovere la presenza di ambo i sessi nelle giunte degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni ad esso dipendenti.
• Consulta per la promozione della partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’U.E. e dei cittadini soggiornanti.

3) Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.

4) Quando l’azione amministrativa interessa il campo concreto delle attività professionali, o il campo della esperienza scientifica, il Comune si avvale dei contributi di idee che gli Ordini e Collegi Professionali, riuniti in libera associazione, forniscono su temi specifici e programmatici attraverso la consulta tecnica. Tale partecipazione della libera associazione è realizzata mediante l’offerta libera e spontanea e può, altresì, essere demandata dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni.

ART. 40 FORUM DEI CITTADINI
1) Il Comune promuove quali organismi di partecipazione il forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2) Il Forum dei cittadini potrà essere convocato anche sulla base di una richiesta di almeno duecento cittadini, nella quale dovranno essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.

3) I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento del Forum.

ART. 41 CONSULTAZIONE
1) Il Comune riconosce, come istituto della partecipazione, la consultazione della popolazione. La 1) Il Comune riconosce, come istituto della partecipazione, la consultazione della popolazione. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o sfera pubblica. Essa può essere riferita alla generalità della popolazione o a particolari categorie di cittadini.

2) Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina forme, tempi, luoghi e modalità di svolgimento della consultazione popolare.

3) Il regolamento dovrà, altresì, prevedere che l’Amministrazione Comunale, al fine di conoscere l’orientamento dei cittadini, può commissionare inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi di opinione, garantendo la necessaria trasparenza e l’adeguata publicizzazione del risultato.
4) La consultazione viene disposta dalla Giunta Comunale, prima di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione nelle seguenti materie:
a) modifiche territoriali;
b) ogni altra questione quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri assegnati o 700 elettori.

5) L’organo che deve emanare l’atto, cui è corredata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.

ART. 42 IL DIFENSORE CIVICO
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale può istituire il Difensore Civico.

2) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.

3) Il difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione per una sola volta.

4) Il Difensore civico può essere istituito anche in convenzione con altri Comuni in base alle modalità che saranno stabilite d’intesa tra gli EE. LL. associati.

ART. 43 REQUISITI - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1) Per essere eletti Difensore Civico si applicano le norme per l’elezione del Consiglio Comunale.

2) La elezione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e probità.

3) Non può essere eletto Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e alla carica di consigliere comunale e assessore;
b) i ministri del culto;
c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado, che siano amministratori, Segretario o funzionari con funzioni dirigenziali;
d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.

4) E’ incompatibile alla elezione di Difensore Civico:
a) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

5) Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata, altresì, dal Consiglio, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali, per giusta causa o gravi inadempienze. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio e con la maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

ART. 44 UFFICI - MEZZI - INDENNITA' DI CARICA
1) L’ubicazione dell’ufficio del Difensore Civico è fissata nella sede comunale.

2) Il Difensore Civico si avvale dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnato dall’Ente.

3) Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4) A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

5) Acquisire tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6) L’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del Difensore Civico.

8) Al Difensore Civico, viene corrisposto il 40% dell’indennità prevista dalla legge per il sindaco.

ART. 45 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL DIFENSORE CIVICO
1) Spetta al Difensore Civico il controllo eventuale, su richiesta delle minoranze e nei limiti delle illegittimità denunciate, sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio quando esse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

2) Detto controllo è esercitato solo quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’Albo Pretorio.

3) Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4) Il Difensore Civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, della legge 27.7.2000, n. 212 concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

ART. 46 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1) Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2) La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile.

3) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

ART. 47 GIURAMENTO
1) Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento dinanzi al Sindaco con la seguente formula: “giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

ART. 48 CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA – STRANIERI SOGGIORNANTI – PARTECIPAZIONE ALLA VITA LOCALE
1) Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti, il Comune favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentati dei cittadini dell’ Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché la partecipazione degli stessi alla vita pubblica locale.

 

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE
ART. 49 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1) L’organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto di quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del T.U. n. 267/2000.

2) Lo svolgimento dell’azione amministrativa e il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione tra potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, che compete agli organi di governo del Comune, dalla funzione gestionale, che spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3) La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l’esigenza di salvaguardare l’omogeneità dell’attività stesse, costituisce l’obiettivo da perseguire.

4) Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi sopra delineati, deve in ogni caso disciplinare precipuamente:
a) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la dotazione e la disciplina di accesso;
c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità dell’attività di coordinamento tra il Segretario dell’Ente ed i Funzionari;
e) il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;
f) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i responsabili del procedimento.
g) le attribuzioni dei funzionari apicali individuati quali responsabili degli uffici e dei servizi.

5) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero, a condizione che l’Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 507, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. I rapporti a tempo determinato, pena la nullità, non possono essere in nessun caso trasformati in rapporto a tempo indeterminato.

6) Nel rispetto dei principi fissati dall’art. del D. Lgs. n. 165/2001, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

7) Il Comune ha istituito, ai sensi della Legge quadro 7/3/86, n. 65 e della L. R. 24/1/89, n. 2, il Corpo di Polizia Municipale e lo disciplina con apposito regolamento.

8) Il Comune istituisce e attiva i controlli interni previsti dall’ art. 147 del D.L.vo n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga ai principi indicati dall’art. 1 c. 2 del D.L.vo n. 286/1999.

9) Il regolamento di contabilità e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le rispettive competenze, disciplineranno le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle eventuali forme di convenzionamento con altri comuni e di affidamento di incarichi esterni.

ART. 50 SEGRETARIO COMUNALE
1) Il Sindaco nomina il Segretario comunale tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98, D.L.vo 267/2000.

2) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3) Il Segretario comunale è coadiuvato da un Vicesegretario.

4) Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, anche se temporaneo.

5) Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni per l’Ufficio del Segretario Comunale.

ART. 51 IL DIRETTORE GENERALE
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, può stipulare convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate non siano inferiori a 15.000 abitanti, per la nomina di un Direttore Generale.

2) Quando non risultino stipulate le convenzioni, di cui al punto precedente, e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

ART. 52 RESPONSABILI DEI SERVIZI

1) Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2) Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni d’indirizzo e/o controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario e del Direttore Generale, se nominato.

3) Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente.

ART. 53 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, commi 1°, 2° e 3° del D. Lgvo 267/2000, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni e i funzionari dell’ area direttiva.

ART. 54 UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
1) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale e degli assessori,per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D. L.vo 267/2000.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI
ART. 55 FORME DI GESTIONE
1) Il Comune provvede all’istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l’esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la dignità della persona.

2) I servizi pubblici sono organizzati secondo criteri tesi a garantire la massima fruizione, la qualità, l’efficacia ed efficienza, in modo da soddisfare le esigenze dell’utenza.
3) Dei servizi deve essere data ampia informazione con riferimento alle modalità di accesso e funzionamento.

4) I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita dall’art. 113 del D. L.vo. n. 267/2000,nel testo sostituito dalle disposizioni dell’art. 35 della legge 448 del 28.12.01.

5) Per la trasformazione delle Aziende Speciali in società di capitali si applicano le disposizioni dell’art. 115 del D. L.vo. n. 267/2000 nel testo integrate da quelle dell’art. 35 della L. n. 448/2001.

6) I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 113 bis del D. L.vo n. 267/2000, nel testo sostituito dalle disposizioni dell’art. 35 della legge 448 del 28.12.2001.

7Il Consiglio Comunale, nell’ambito della Legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l’istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l’organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l’eventuale capitale di dotazione.

ART. 56 INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO
1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l’approvazione dei loro atti procedimentali.

2) A tal fine spetta al Consiglio Comunale:
a) nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;
b) l’approvazione dei bilanci preventivi comunali e pluriennali e le relative variazioni;
c) l’approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
e) l’approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.

3) Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lett. a), del c. 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4) Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati a bilancio del Comune stesso.

5) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

ART. 57 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al c. 2, lett. a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2) La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

3) Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

4) La revoca di singoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

5) Per nomina, designazione e revoca, si applica, per quanto compatibile, l’art. 50 c. 8 del D.L.vo 267/2000.

 

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE
ART. 58 DEMANIO E PATRIMONIO

1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3) Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 59 TRIBUTI COMUNALI
1) Nell’ambito della Finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2) Il Comune, nell’ambito della potestà impositiva autonoma, stabilisce ed applica imposte, tasse e tariffe, in armonia con la Costituzione Italiana e con le leggi dello Stato secondo i principi di coordinamenti della Finanza Pubblica e del sistema tributario.

ART. 60 ENTRATE DEL COMUNE

1) Le entrate del Comune sono costituite da:
a) imposte;
b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse ed investimenti;
h) altre entrate.

2) Le entrate fiscali, nonché i trasferimenti regionali e provinciali, sono rivolti a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione di servizi pubblici indispensabili.

3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

4) Nell’ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge il Comune stabilisce imposte, tasse, tariffe e contributi da porre a carico dei cittadini e degli utenti di pubblici servizi, anche in forma non generalizzata, secondo equità e parità di trattamento. In particolare nella determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potranno essere previsti sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

ART. 61 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1) L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2) Entro il termine stabilito dalla legge per ciascun esercizio finanziario il consiglio comunale delibera il bilancio di previsione, in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia e degli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.

4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi interventi.
5) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

6) Il bilancio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sia in prima che in seconda convocazione.

7) Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale, attestante la copertura finanziaria.

ART. 62 CONTO CONSUNTIVO
1) Entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità, la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente.

2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera a maggioranza assoluta il conto consuntivo.

6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

ART. 63 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1) La concessione del servizio di tesoreria è affidata ad un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione.

2) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative all’affidamento e gestione del servizio di tesoreria, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee a disciplinare tali gestioni.

ART. 64 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
1) I regolamenti comunali relativi all’esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni,procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali sia assicurando la disponibilità presso l’ ufficio tributi e per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

c) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d’ interpello del contribuente dall’art. 11 del D. L.vo n. 212/2000.

CAPO II - APPALTI E CONTRATTI
ART. 65 APPALTI E CONTRATTI
1) Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento della disciplina dei contratti.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

4) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite dal regolamento di cui al precedente c. 1, nel rispetto di norme statali e regionali vigenti in materia.

CAPO III - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 66 REVISORI DEI CONTI
1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, con la garanzia della presenza di un membro proposto dalla minoranza.

2) I componenti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

3) Essi durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4) I revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti per la carica a Consigliere Comunale e non possono essere parenti o affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta o del Consiglio.

5)I revisori che abbiano, però, i requisiti di eleggibilità fissati dal precedente comma o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli albi dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

6) Revoca e decadenza dall’ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

7) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione, entro 15 giorni dalla cessazione, scegliendo tra gli iscritti al ruolo o agli albi professionali a cui apparteneva il precedente revisore. I nuovi eletti scadono con quelli rimasti in carica.

8) Spetta ai revisori un compenso nella misura stabilita dalle leggi dello Stato o da disposizioni ministeriali.

9) Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

10) Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento di contabilità. Essi sono tenuti a verificare la consistenza patrimoniale dell’Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali.
11) Il regolamento disciplina le forme di collaborazione con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, e le modalità di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

12) Il revisore rende parere relativi ad argomenti di natura finanziaria e contabile, su richiesta del Sindaco, del Segretario o dell’ apicale di ragioneria.

ART. 67 CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO
1) Il regolamento di contabilità disciplina modalità di verifica e di gestione economico-finanziari, al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

2) Nel caso in cui attraverso l’attività di controllo si accertino equilibri nella gestione del bilancio che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti necessari per ristabilire l’equilibrio.

 


TITOLO VII - MODIFICAZIONI - ENTRTATA IN VIGORE - DISPOSIZIONI FINALI


ART. 68 REGOLAMENTI
1) Ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto viene data attuazione attraverso i regolamenti comunali.

2) I regolamenti e le relative modifiche sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all’organo deliberante

ART. 69 ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo Pretorio Comunale.

ART. 70 DISPOSIZIONI FINALI
1) Le modificazioni e l’abrogazione totale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con procedura di cui all’art. 6 del D. L.vo n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Non può proporsi deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

 
   
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