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anno 2009
• Riapprovato
con deliberazione C.C. n. 08 del 19/04/2005
• INDICE
POTERE STATUTARIO
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Poteri e funzioni
Art. 2 Principi
Art. 3 Programmazione
Art. 4 L'informazione
Art. 5 Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze
TITOLO II -
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
• CAPO
I - ORGANI
Art. 6 Organi elettivi
ed uffici
• CAPO
II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7 Il Consiglio
Comunale
Art. 8 Attribuzioni
del Consiglio
Art. 9 Elezioni e durata
Art. 10 Prerogative
dei Consiglieri Comunali
Art. 11 Cessazione della
carica di Consigliere
Art. 12 Surrogazione
e supplenze dei consiglieri
Art. 13 Regolamento
interno
Art. 14 Commissioni
Consiliari
• CAPO
III - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 15 La Giunta Comunale
Art. 16 Attribuzioni
della Giunta
Art. 17 Composizione
della Giunta
Art. 18 Elezione del
Sindaco e nomina della Giunta
Art. 19 Attività,
funzionamento, adunanze e deliberazioni, durata in carica
Art. 20 Mozione di sfiducia
- revoca - sostituzione
Art. 21 Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
• CAPO
IV - IL SINDACO
Art. 22 Funzioni e competenze
Art. 23 Altre attribuzioni
Art. 24 Decreti del
Sindaco
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME COLLABORATIVE
• CAPO
I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 25 Organizzazione
sovracomunale
Art. 26 Modifiche territoriali
• CAPO
II - FORME COLLABORATIVE
Art. 27 Principio di
cooperazione
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE
POPOLARE
• CAPO
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 28 Partecipazione
• CAPO
II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 29 Interventi nel
procedimento amministrativo
Art. 30 Partecipazione
alla formazione degli atti
• CAPO
III - PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
Art. 31 Associazioni
Art. 32 Istanze
Art. 33 Petizioni
Art. 34 Proposte
Art. 35 Organismi di
partecipazione
Art. 36 L'azione popolare
Art. 37 Diritto di accesso
Art. 38 Referendum
Art. 39 Consulte permanenti
Art. 40 Forum dei cittadini
Art. 41 Consultazione
Art. 42 Il Difensore
Civico
Art. 43 Requisiti -
Incompatibilità e decadenza
Art. 44 Uffici - mezzi
- indennità di carica
Art. 45 Attività
di controllo del difensore civico
Art. 46 Rapporti con
il Consiglio
Art. 47 Giuramento
Art.
48 Cittadini dell’Unione Europea, Stranieri soggiornanti,
Partecipazione alla vita locale
TITOLO V - ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
• CAPO
I - UFFICI E PERSONALE
Art. 49 Organizzazione
degli uffici e dei servizi Responsabili Uffici e Servizi Controlli
interni
Art. 50 Segretario Comunale
Art. 51 Il Direttore
Generale
Art. 52 Responsabili
dei Servizi
Art. 53 Incarichi dirigenziali
e di alta specializzazione
Art. 54 Ufficio di supporto
agli organi di direzione politica
• CAPO
II - SERVIZI PUBBLICI
Art. 55 Forme di gestione
Art. 56 Indirizzo, vigilanza
e controllo
Art. 57 Nomina e revoca
degli amministratori
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'
• CAPO
I - ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE
Art. 58 Demanio e patrimonio
Art. 59 Tributi Comunali
Art. 60 Entrate del
Comune
Art. 61 Bilancio e programmazione
Art. 62 Conto consuntivo
Art. 63 Servizio di
tesoreria e riscossione delle entrate
Art. 64 Statuto dei
diritti del contribuente
• CAPO
II - APPALTI E CONTRATTI
Art. 65 Appalti e contratti
• CAPO
III - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 66 Revisori dei
conti
Art. 67 Controllo economico
finanziario
TITOLO VII - MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 Regolamenti
27
Art. 69 Entrata in vigore
27
Art. 70 Disposizioni
finali
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POTERE STATUTARIO
1) Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione
e funzionamento del Comune di San Cesario di Lecce.
2) Esso disciplina le attribuzioni
degli organi e l’ordinamento degli uffici e dei servizi
pubblici; ne determina le forme di collaborazione con lo Stato,
la Regione, la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione
popolare, il decentramento amministrativo e l’accesso dei
cittadini alle informazioni relative agli atti comunali ed ai
procedimenti amministrativi.
3) L’esercizio dell’autonomia
statutaria ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati
della legislazione generale in materia di ordinamento degli enti
locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite
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TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 POTERI E FUNZIONI
1) Il Comune di SAN CESARIO DI LECCE rappresenta le comunità
di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo. E’ ente locale autonomo con proprio
statuto, poteri e funzioni, ed è componente costitutivo
della Repubblica secondo i principi stabiliti dall’art.
114 della Costituzione. L’autonomia del Comune si fonda
su quella originaria della Comunità, ai sensi dell’
art. 3 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
2) Il Comune è titolare
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale e regionale, in base ai principi di sussidarietà
verticale, differenziazione e adeguatezza.
3) Il Comune ha ampia potestà
regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e
dallo Statuto, in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
4) Ha un proprio gonfalone
ed uno stemma concessi dalla Presidenza della Repubblica con Decreto
in data 07/08/1992, registrato dalla Corte dei Conti il 23/09/1992,
così descritti:
STEMMA: partito: nel primo, d’oro, al grappolo d’uva,
di porpora, munito di tralcio di verde, posto in fascia, pampinoso
di due, dello stesso, con i pampini posti all’ingiù:
nel secondo, trinciato: A) di rosso, alla stessa di otto raggi,
d’oro, posta in punta; al capo di azzurro, caricato dalle
lettere maiuscole S. e C. d’oro. Ornamenti esteriori da
Comune.
GONFALONE: drappo di verde, riccamente ornato di ricami d’argento
e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata
in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo
ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà
ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale.
Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e
sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai
colori nazionali frangiati d’argento.
5) L’uso dello stemma
e del gonfalone vengono disciplinati con apposito regolamento.
ART.
2 PRINCIPI
1) Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più
ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati e promuove
la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative
dello Stato, della Regione e della Provincia.
2) Il Comune di San Cesario:
a) promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone
l’integrità con un’adeguata politica ecologica;
b) favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria
competenza;
c) promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini,
con particolare attenzione per gli anziani;
d) attua iniziative a favore dei giovani ed in particolare per
il loro inserimento nel mondo del lavoro;
e) promuove la valorizzazione e la promozione dell’attività
sportiva e del tempo libero come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone, con particolare riguardo alle attività
di socializzazione dei giovani e degli anziani. Concorre con le
associazioni e società sportive in ogni fascia d’età,
valorizzando le iniziative e le occasioni di incontro, aggregazione,
socializzazione;
f) favorisce il rapporto dell’Ente locale con le scuole
pubbliche e private del territorio per un sempre maggiore sviluppo
dell’istruzione e per il pieno raggiungimento dell’obbligo
scolastico;
g) favorisce il progresso della cultura, valorizzando le riserve
culturali, storiche ed artistiche della comunità di San
Cesario, anche attraverso l’attività della biblioteca
comunale e del museo civico, come strumenti di accesso locale
alle conoscenze per lo sviluppo culturale della persona e dei
gruppi sociali;
h) favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale,
di cui all’art. 18, c. 4 della Costituzione, come modificato
dalla legge costituzionale n. 3/2001.
3) Il Comune considera
proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate
della popolazione locale, e promuove la solidarietà della
comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti
più deboli e indifesi.
4) Il Comune promuove azioni
per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini,
garantisce, ove possibile, la presenza di entrambi sessi nelle
giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli
enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, secondo la forma
stabilita nei relativi regolamenti. Organizza tempi e modalità
della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini,
delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
5) Il Comune rappresenta
le istanze politiche, culturali e socio-economiche della collettività
nel quadro della libertà e della uguaglianza, ai fini della
tutela e del progresso del diritto alla vita e della dignità
umana. Favorisce la pace e la cooperazione tra i popoli anche
nella prospettiva di una società multietnica e multiculturale.
6) Persegue gli obiettivi
della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione
del territorio.
7) Il Comune riconosce
alla Associazione Pro Loco di San Cesario il ruolo di strumento
di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali,
nonché di promozione dell'attività turistico.
8) La sede del Comune è
presso il Palazzo Municipale ed è ubicato in Piazza Garibaldi
n. 12.
ART.
3 PROGRAMMAZIONE
1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
articolo, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento
e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani,
programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli
strumenti programmatici della Regione e della Provincia.
ART. 4 L'INFORMAZIONE
1) Il Comune riconosce fondamentale l’uso dell’informazione
e cura a tal fin l’istituzione di mezzi e strumenti idonei
per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti della civica
amministrazione.
2) Istituisce l’Ufficio
per le relazioni con il pubblico con le finalità di realizzare
un servizio di informazione al cittadino più snello ed
efficiente in grado di offrire adeguati livelli di trasparenza
dell’attività della pubblica amministrazione.
3) Periodicamente relaziona
e informa sulla sua attività, organizza conferenze, incontri,
stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi
di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione
che consentano all’intera comunità locale di esprimere
le proprie esigenze.
4) Attua, inoltre, forme
e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla
Legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
5) Il Comune ha un albo
pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti,
dei manifesti e degli avvisi che a norma di Legge, di Statuto
e di Regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
ART. 5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E
DELLE RAGAZZE
1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione
dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del
consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
2) Il consiglio comunale
dei ragazzi e delle ragazze ha il compito di deliberare in via
consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport,
tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura
e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani.
3) Le modalità di
elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze sono stabilite con apposito regolamento.
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TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
• CAPO
I - ORGANI
ART. 6 ORGANI ELETTIVI ED UFFICI
1) In conformità a quanto disposto dal D. L.vo 18 agosto
2000 n. 267 ed al fine di meglio conseguire gli obiettivi di correttezza,
trasparenza e democrazia, il Comune di San Cesario impronta la
propria struttura al criterio della separazione fra il momento
deliberativo, che viene affidato ad organi elettivi, ed il momento
esecutivo, che viene affidato ai singoli uffici.
2) Spetta in via esclusiva
agli organi elettivi, espressione della comunità locale,
determinare l’indirizzo politico-amministrativo del Comune.
3) Gli organi del Comune
sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.
• CAPO
II - IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 7 IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo,
di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
2) Il Consiglio Comunale
è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3) Il Sindaco presiede
il Consiglio Comunale.
4) Nella prima seduta il
Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti prima di
adottare qualsiasi altra deliberazione.
5) Il Consiglio Comunale
può deliberare validamente in presenza di un numero di
componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati,
con esclusione, ai fini del calcolo dei Consiglieri assegnati,
del Sindaco salvo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto
o dai regolamenti comunali.
ART. 8 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
1) Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega
ad altri organi, l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
a. gli statuti dell’ente e delle aziende speciali e i regolamenti.
b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale
dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici,
i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia,
la costituzione e la modificazione di forme associative;
d. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e. l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell’ente locale a società
di capitali, l’affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
f. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi;
g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti
obbligazionari;
i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni a carattere continuativo;
j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
l. ogni altro provvedimento amministrativo per il quale la legge
stabilisce la specifica competenza del Consiglio.
2) La determinazione in
ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottati in via d’urgenza da altri organi del Comune,
salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio, da sottoporre
a ratifica del primo consiglio comunale utile e non oltre sessanta
giorni successivi a pena di decadenza.
ART.
9 ELEZIONE E DURATA
1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite
dalla Legge dello Stato.
2) La durata, il numero
dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolate dalla
Legge.
3) Salvo i casi di sospensione
e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione
del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
ART.
10 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1) I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta
la relativa deliberazione.
2) Essi rappresentano il
Comune senza vincolo di mandato.
3) Hanno diritto di iniziativa
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4) Hanno il diritto di
formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5) Hanno, inoltre, il diritto
di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni
e società che gestiscono servizi pubblici locali, tutte
le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento
del mandato.
6) I diritti stabiliti
nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i
limiti previsti dal relativo regolamento.
7) I consiglieri comunali
hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di
partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
8) Essi sono tenuti al
segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
9) I consiglieri si costituiscono
in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento
del Consiglio. Si può costituire un gruppo misto composto
anche da un solo consigliere.
10) Tra i Consiglieri proclamati
eletti assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha
ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma
dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco
neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati
consiglieri ai sensi dell’art. 7, c. 7, della L. 15.10.93,
n. 415.
11) Ai consiglieri comunali,
per la partecipazione a Consigli o Commissioni, sono corrisposti
gettoni di presenza o, in alternativa, una indennità di
funzione.
ART. 11 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE
1) I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei
casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato,
per decadenza e dimissioni.
2) I Consiglieri che non
intervengano a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo,
sono dichiarati decaduti.
3) La decadenza è
pronunciata dal Consiglio Comunale.
4) A tale riguardo, il
Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 07/08/90, n. 241,
a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla
data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio
esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
5) Le dimissioni dalla
carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere
assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l’ordine
temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente
devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite
di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore
a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro
e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo
scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 141 comma
2b del D. Lgvo 18 agosto 2000 n. 267.
6) Le dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente
presentati al protocollo del Comune, della metà più
uno dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano
la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.
7) La cessazione dalla
carica di Consigliere e lo scioglimento del Consiglio avvengono
anche quando si riduce a metà il numero dei Consiglieri
assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei Consiglieri
cessati dalla carica
8) I Consiglieri cessati
dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano
ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla
nomina dei successori.
ART.
12 SURROGAZIONE E SUPPLENZE DEI CONSIGLIERI
1) Nel Consiglio Comunale il seggio che nel corso del mandato
divenga vacante per qualsiasi causa, 1) Nel Consiglio Comunale
il seggio che nel corso del mandato divenga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
2) Nel caso di sospensione
di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15, c. 4 bis,
della L. 19/3/90, n. 55, come modificato dall’art. 1 della
L. 18/1/92, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle
funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo
gli eletti, il maggior numero di voti.
3) La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza
si fa luogo alla surrogazione a norma del c. 1.
ART.
13 REGOLAMENTO INTERNO
1) Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti
dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato
a maggioranza assoluta dei componenti assegnati con esclusione,
ai fini del computo dei consiglieri assegnati, del Sindaco. Detto
regolamento prevede, tra l’altro, le modalità per
la convocazione e per la presentazione e la discussione delle
proposte, attenendosi ai seguenti principi:
a) la convocazione dei consiglieri è effettuata dal Sindaco;
b) il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria
e straordinaria urgente;
c) l’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
all’albo pretorio e deve essere ampiamente pubblicizzato.
ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI
1) Il consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite
nel proprio seno con criterio proporzionale. Le Commissioni hanno
competenza consultiva e propositiva. Le sedute sono pubbliche,
salvo nei casi previsti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale.
2) La presidenza della
Commissione, avente funzione di controllo e di garanzia, è
attribuita alla minoranza.
3) Le Commissioni si esprimono
anche sulle questioni che il Sindaco intende sottoporre al loro
preventivo parere.
4) Il Consiglio può
istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Commissioni
speciali, di indagine e/o d’inchiesta, su materie di interesse
comunale.
5)Il numero, la costituzione,
la composizione, il funzionamento, le attribuzioni delle Commissioni
Consiliari, sono disciplinate da apposito regolamento.
• CAPO
III - LA GIUNTA COMUNALE
ART. 15 LA GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco e opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2) La Giunta è convocata
del Sindaco che la presiede.
3) In caso di assenza o
impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta
dal Vice Sindaco o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo,
dall’Assessore anziano per età.
ART.
16 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
spettanti ad altri organi, in conformità a disposizioni
di legge ed al presente Statuto, collaborando con il Sindaco nell’attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio.
2) Riferisce annualmente
al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
3) E’, altresì,
di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio e delle disposizioni degli artt. 88 e
89 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
4) La Giunta adotta in
particolare:
a) le deliberazioni di concessione ad enti di contributi e di
altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento
comunale e destinati alla realizzazione d’iniziative e manifestazioni
ed al sostegno di attività culturali, sociali. economiche,
tradizionali, sportive, per le quali necessita la valutazione
d’interessi generali della comunità che non rientrano
nelle funzioni di gestione;
b) le delibere di patrocinio;
c) la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe
dei servizi;
d) la delibera di approvazione dei progetti dei lavori pubblici;
e) la delibera di approvazione degli accordi di contrattazione
decentrata;
f) la delibera di autorizzazione al Sindaco alla promozione di
liti o alla resistenza in giudizio;
g) la delibera relativa ad approvazione di schemi di transazione
e di autorizzazione al Sindaco a conciliare, transigere e rinunziare
ad atti giudiziali;
h) la delibera di accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni
mobiliari;
i) adotta gli opportuni atti di indirizzo per i responsabili apicali;
j) ogni altro provvedimento attribuito alla competenza della Giunta
da norme legislative o regolamentari
ART. 17 COMPOSIZIONE DELLA
GIUNTA
1) La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede,
e da un numero di assessori, che non deve essere superiore al
numero massimo consentito dalla legge.
2) Possono essere nominati
assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di consigliere.
3) Gli assessori extraconsiliari
sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione
consiliare, ma partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere
a determinare il numero legale e senza diritto di voto.
4) Le incompatibilità
con la carica di Assessore sono disciplinate dalla legge
ART. 18 ELEZIONI DEL SINDACO
E NOMINA DELLA GIUNTA
1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio.
2) Il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, con la composizione numerica di cui all’articolo
precedente, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella
stessa seduta e, comunque, entro il termine di giorni trenta decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da
parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato
politico amministrativo.
3) Ciascun consigliere
comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti
e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
secondo le modalità indicate dal regolamento del consiglio
comunale.
4) Con cadenza annuale,
e precisamente entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, a
verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco
e dei rispettivi assessori.
5) E’ facoltà
del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata
del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze
e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
6) Al termine del mandato
politico amministrativo il sindaco presenta all’organo consiliare
il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è
sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.
7) Il Sindaco può
revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione
al Consiglio. Provvede altresì alla eventuale loro sostituzione
dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
ART.
19 ATTIVITA', FUNZIONAMENTO, ADUNANZE E DELIBERAZIONI, DURATA
IN CARICA
1) A ciascun Assessore possono essere delegate dal Sindaco funzioni
organicamente ordinate per materia. Essi sono responsabili collegialmente
degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati
nell’ambito delle rispettive competenze.
2) La Giunta Comunale è
convocata e presieduta dal sindaco che, oltre a fissare gli oggetti
all’ordine del giorno della seduta, coordina e promuove
l’attività degli assessori in ordine agli atti che
riguardano l’attuazione degli indirizzi programmatici approvati
dal Consiglio.
3) Le sedute della Giunta
non sono pubbliche.
4) Oltre al Segretario
Comunale che provvede a verbalizzare, vi possono partecipare i
Revisori dei Conti e i dirigenti del Comune, limitatamente per
le materie di loro stretta attinenza e secondo le modalità
stabilite dal Regolamento per il funzionamento della Giunta.
5) La Giunta municipale
collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
6) La Giunta compie atti
di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio.
7) Per la validità
delle adunanze della Giunta è richiesta la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8) La Giunta rimane in
carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.
ART.
20 MOZIONE DI SFIDUCIA - REVOCA - SOSTITUZIONE
1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del
Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2) Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
3) La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione.
4) Se la mozione viene
approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla
nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.
ART. 21
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO
1) In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio
e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo
Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2) Le dimissioni presentate
dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di
cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla
loro presentazione in Consiglio. Fino alla scadenza di detto termine
le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco.
3) Lo scioglimento del
Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco
e della Giunta.
• CAPO
IV - IL SINDACO
ART. 22 FUNZIONI E COMPETENZE
1) Il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del comune, ha
la rappresentanza legale dell’ Ente, compresa quella in
giudizio del Comune attore o convenuto con la possibilità
di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, previa apposita
deliberazione della Giunta Municipale. Convoca e presiede la giunta,
nonché il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
2) Egli esercita le funzioni
attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al comune.
3) Il sindaco coordina
e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4) In caso di inosservanza
degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida,
provvede il prefetto.
5) Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni
debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6) Il sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.
89, 109 e 110 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
7) Il sindaco presta, davanti
al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la costituzione italiana.
8) Distintivo del Sindaco
è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e
lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
9) Il Sindaco attribuisce
ai singoli consiglieri incarichi per specifici progetti e/o iniziative,
stabilendo tempi e modi per l’attuazione degli stessi, con
esclusione di quelli idonei a produrre effetti giuridici nei confronti
di terzi e aventi poteri di gestione.
10) Il Sindaco quale rappresentante
della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta
le ordinanze contingibili e urgenti rese necessarie da tali particolari
situazioni.
ART. 23 ALTRE ATTRIBUZIONI
1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c. allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati
di polizia;
d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l’ordine pubblico informandone il Prefetto.
2) Il Sindaco, quale Ufficiale
di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili
ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minaccino l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione
dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra,
l’assistenza della forza pubblica.
3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell’utenza,
il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al
c. 2.
ART. 24 DECRETI DEL SINDACO
1) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge,
assumono la denominazione di decreti e sono regolati secondo quanto
previsto dal presente articolo.
2) I decreti del Sindaco
sono esecutivi dal momento dell’ adozione.
3) I decreti comportanti
spese sono controfirmati dal responsabile del servizio economico
– finanziario a conferma dell’ avvenuta registrazione
dell’ impegno di spesa.
4) I decreti del Sindaco
sono pubblicati per dieci giorni consecutivi all’albo pretorio
e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l’ufficio
di segretaria.
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TITOLO III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE
• CAPO
I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 25 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione
con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed
organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, e definisce
anche iniziative finalizzate alla unione e alla fusione di EE.LL.,
con riferimento alla normativa vigente.
ART. 26 MODIFICHE TERRITORIALI
1) Il Comune, nelle forme previste dalla Legge, può assumere
ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione
territoriale comunale e provinciale.
• CAPO
II - FORME COLLABORATIVE
ART. 27 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1) Nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune
assicura la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia
e gli altri Comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema
delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale
e civile.
2) Il Comune assicura,
altresì, la promozione o la propria partecipazione alle
conferenze dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni
interessate secondo le procedure di Legge.
3) Il Comune promuove o
aderisce alle forme associative di cui al Capo V, Titolo I del
D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267: convenzioni, consorzi, unione
dei comuni, accordi di programma.
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TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
• CAPO
I - PRINCIPI GENERALI
ART. 28 PARTECIPAZIONE
1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne
il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza,
disciplinandola con apposito regolamento.
2) Per gli stessi fini,
il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni
di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture
ed ai servizi dell’Ente.
3) L’Amministrazione
può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere
dei cittadini su specifici problemi.
• CAPO
II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 29 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti
in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi,
tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai
regolamenti comunali.
2) La rappresentanza degli
interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti
singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi
superindividuali.
3) Il responsabile del
procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha
l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione
personale contenente le indicazioni previste per legge.
4) Il regolamento stabilisce
quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano
essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi
procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile
del procedimento.
5) Qualora sussistano particolari
esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza
degli stessi la renda particolarmente gravosa è consentito
prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione
all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre
forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6) Gli aventi diritto entro
trenta giorni dalla comunicazione personale dalla pubblicazione
del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte,
proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
7) Il responsabile dell’istruttoria,
entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente
c. 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere
le sue conclusioni sull’organo comunale competente all’emanazione
del provvedimento finale.
8) Il mancato o parziale
accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute,
deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto
e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9) Se l’intervento
partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento,
l’Amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto,
entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza,
la petizione o la proposta.
10) I soggetti di cui al
c. 1 hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti
gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae
all’accesso.
11) La Giunta potrà
concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento.
ART.
30 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI
1) Il Comune, nei procedimenti relativi alla soluzione di atti
che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla
consultazione degli interessati, sia in forma diretta, mediante
questionari, riunioni, assemblee o audizioni, sia in forma indiretta,
mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero, della
consulta del settore di cui ai successivi articoli.
• CAPO
III - PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
ART. 31 ASSOCIAZIONI
1) Il Comune, nell’ambito delle priorità perseguite,
valorizza le libere forme associative e ne garantisce la partecipazione
ai fini dello sviluppo socioculturale della comunità.
2) Il Comune promuove il
forum delle associazioni e della Cooperazione Sociale iscritte
nell'apposito albo delle forme associative. I criteri, le modalità
per l’iscrizione e la tenuta dell’albo sono disciplinati
dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.
ART.
32 ISTANZE
1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si
chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività
dell'amministrazione.
2) La risposta all’istanza
viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.
3) Le modalità delle
istanze sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.
ART.
33 PETIZIONI
1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva,
agli organi dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento
su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2) Il Regolamento degli
istituti di partecipazione determina la procedura della petizione,
i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione
all’organo competente.
3) La petizione è
esaminata dall’organo competente entro giorni sessanta dalla
presentazione.
4) Se il termine previsto
al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può
sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco
del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio.
5) La procedura si chiude
in ogni caso con un provvedimento espresso. Tale provvedimento
è comunicato al soggetto proponente entro 30 giorni dall’adozione.
ART.
34 PROPOSTE
1) Duecento elettori possono avanzare proposte per l’adozione
di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro novanta
giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere
dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché
dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2) L’organo competente
deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro quarantacinque
giorni dalla presentazione della proposta.
3) Tra l’Amministrazione
Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione
di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di
determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è
stata promossa l’iniziativa popolare.
ART.
35 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione
dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa
previsti negli articoli precedenti.
2) L’Amministrazione
Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere
la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità
da perseguire, requisiti per l’adesione.
3) Gli organismi previsti
nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti
al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività
o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo
parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
ART.
36 L'AZIONE POPOLARE
1) Nel caso in cui sia stata proposta da uno o più elettori
l’ azione Popolare di cui all’art. 9 c. 1, D.L.vo
n. 267/2000, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente,
valuta l’opportunità che l’Ente si costituisca
in giudizio, autorizzando, in caso affermativo il Sindaco a provvedere
con l’assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga
utile l’intervento, delibera di non costituirsi in giudizio.
2) Per le azioni risarcitorie
di danni ambientali di cui all’art. 9, c. 3 del D.L.vo n.
267/2000, promosse nei confronti di terzi dalle Associazioni di
protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 8 luglio
1986 n. 349, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente,
valuta se le azioni sono fondate e se è opportuno che il
Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui la Giunta non
ritenga utile l’intervento, delibera di non costituirsi
in giudizio.
3) Il Regolamento degli
istituti di partecipazione disciplina l’esercizio dell’azione
popolare
ART. 37 DIRITTO DI ACCESSO
1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà
di accesso agli atti dell’amministrazione e ne garantisce
l’accesso alle istituzioni e ai servizi, secondo le modalità
definite dal Regolamento ed i principi della L. 241/90.
2) Tutti gli atti dell’Amministrazione
Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge, o in esecuzione dell’apposito regolamento
comunale, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
ART.
38 REFERENDUM
1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati o su richiesta sottoscritta da almeno
700 elettori, promuove referendum consultivo e/o propositivo relativo
ad atti generali di propria competenza, con l’eccezione:
a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
b) dei provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione
di prestiti obbligazionari;
c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
e) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle
istituzioni e delle aziende speciali;
f) dei bilanci preventivi e consuntivi:
g) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
2) Quando il referendum
sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l’attività
deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione
approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio riconosca
che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
3) I referendum devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale, e devono aver
luogo nei tempi previsti dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.
4) Il Regolamento degli
Istituti di Partecipazione determina le modalità per l’intera
procedura referendaria, per l’informazione dei cittadini
sul referendum, per la partecipazione dei partiti politici, associazioni
ed enti alla campagna referendaria e disciplina la procedura referendaria
relativa alla richiesta e raccolta di firme, alla verifica delle
condizioni di ammissibilità, alla modalità di svolgimento
e alla validità della consultazione referendaria.
ART.
39 CONSULTE PERMANENTI
1) Al fine di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva
al governo della comunità locale e di garantirne il continuo
collegamento con gli organi comunali, sono istituite consulte
permanenti che saranno chiamate ad esprimere autonomi indirizzi,
nonché pareri preventivi.
2) Le consulte a carattere permanente sono:
• Consulta di programmazione economica e finanziaria, per
i problemi legati alla finanza e bilancio comunale;
• Consulta ambientale-urbanistica, per i problemi legati
alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e la gestione
del territorio;
• Consulta per la cultura, turismo, spettacolo, sport e
tempo libero, beni culturali, istruzione e università,
che si interessa della promozione e diffusione della cultura,
e dei problemi inerenti l’istruzione scolastica di ogni
ordine e grado.
• Consulta per la tutela sociale, promozione umana, formazione
del lavoro e politiche giovanili, che si interessa dei diritti
e bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi
dei giovani, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti,
svantaggiati, emarginati, minori, devianze minorili e criminalità.
• Consulta per le pari opportunità, con il compito
di garantire i diritti della donna e le pari opportunità
nel lavoro, nella società e nelle istituzioni. La consulta
garantisce attività idonee a promuovere la presenza di
ambo i sessi nelle giunte degli organi collegiali del Comune,
nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni ad esso dipendenti.
• Consulta per la promozione della partecipazione alla vita
pubblica locale dei cittadini dell’U.E. e dei cittadini
soggiornanti.
3) Il regolamento degli
istituti di partecipazione stabilisce le modalità di formazione
e di funzionamento delle consulte.
4) Quando l’azione
amministrativa interessa il campo concreto delle attività
professionali, o il campo della esperienza scientifica, il Comune
si avvale dei contributi di idee che gli Ordini e Collegi Professionali,
riuniti in libera associazione, forniscono su temi specifici e
programmatici attraverso la consulta tecnica. Tale partecipazione
della libera associazione è realizzata mediante l’offerta
libera e spontanea e può, altresì, essere demandata
dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni.
ART.
40 FORUM DEI CITTADINI
1) Il Comune promuove quali organismi di partecipazione il forum
dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare
la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed
amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che
investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi
collettivi.
2) Il Forum dei cittadini
potrà essere convocato anche sulla base di una richiesta
di almeno duecento cittadini, nella quale dovranno essere indicati
gli oggetti proposti alla discussione.
3) I regolamenti stabiliranno
le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento
del Forum.
ART.
41 CONSULTAZIONE
1) Il Comune riconosce, come istituto della partecipazione, la
consultazione della popolazione. La 1) Il Comune riconosce, come
istituto della partecipazione, la consultazione della popolazione.
La consultazione è rivolta a conoscere la volontà
dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico amministrativi
da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione
di un servizio o sfera pubblica. Essa può essere riferita
alla generalità della popolazione o a particolari categorie
di cittadini.
2) Il regolamento degli
istituti di partecipazione disciplina forme, tempi, luoghi e modalità
di svolgimento della consultazione popolare.
3) Il regolamento dovrà,
altresì, prevedere che l’Amministrazione Comunale,
al fine di conoscere l’orientamento dei cittadini, può
commissionare inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi
di opinione, garantendo la necessaria trasparenza e l’adeguata
publicizzazione del risultato.
4) La consultazione viene disposta dalla Giunta Comunale, prima
di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione nelle seguenti
materie:
a) modifiche territoriali;
b) ogni altra questione quando lo richieda la maggioranza dei
consiglieri assegnati o 700 elettori.
5) L’organo che deve
emanare l’atto, cui è corredata la consultazione,
ha il dovere di considerare la volontà espressa con la
stessa, ai fini della sua motivazione.
ART.
42 IL DIFENSORE CIVICO
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, al fine di garantire l’imparzialità
ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale può
istituire il Difensore Civico.
2) Il Difensore civico
è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con
maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.
3) Il difensore civico
dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione
per una sola volta.
4) Il Difensore civico
può essere istituito anche in convenzione con altri Comuni
in base alle modalità che saranno stabilite d’intesa
tra gli EE. LL. associati.
ART.
43 REQUISITI - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1) Per essere eletti Difensore Civico si applicano le norme per
l’elezione del Consiglio Comunale.
2) La elezione del Difensore
Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza
diano ampia garanzia di indipendenza e probità.
3) Non può essere
eletto Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e alla
carica di consigliere comunale e assessore;
b) i ministri del culto;
c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al 2° grado, che siano amministratori, Segretario o funzionari
con funzioni dirigenziali;
d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti
penali in corso.
4) E’ incompatibile
alla elezione di Difensore Civico:
a) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.
5) Il Difensore Civico
decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità
di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità
o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza
è pronunciata, altresì, dal Consiglio, con la maggioranza
dei consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco o di un terzo
dei consiglieri comunali, per giusta causa o gravi inadempienze.
Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione
motivata del Consiglio e con la maggioranza assoluta dei componenti
dello stesso.
ART.
44 UFFICI - MEZZI - INDENNITA' DI CARICA
1) L’ubicazione dell’ufficio del Difensore Civico
è fissata nella sede comunale.
2) Il Difensore Civico
si avvale dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnato
dall’Ente.
3) Il Difensore Civico
può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati
o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione Comunale,
le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi,
le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito
del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo
abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente
emanati.
4) A tal fine può
convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere
documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto
il segreto d’ufficio.
5) Acquisire tutte le informazioni
utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al
cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso
di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi
temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni,
gli abusi e le carenze riscontrati.
6) L’Amministrazione
ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto
adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può,
altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi
irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque
tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo
Consiglio Comunale.
7) Tutti i responsabili
di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività
del Difensore Civico.
8) Al Difensore Civico,
viene corrisposto il 40% dell’indennità prevista
dalla legge per il sindaco.
ART.
45 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL DIFENSORE CIVICO
1) Spetta al Difensore Civico il controllo eventuale, su richiesta
delle minoranze e nei limiti delle illegittimità denunciate,
sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio quando esse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2) Detto controllo è
esercitato solo quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia
richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall’affissione all’Albo
Pretorio.
3) Il Difensore Civico,
se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione all’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta,
e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’Ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia
se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
4) Il Difensore Civico
ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente
di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, della legge 27.7.2000,
n. 212 concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
ART.
46 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1) Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente,
indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la
loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon
andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
2) La relazione viene discussa
dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile.
3) In casi di particolare
importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione può,
in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
ART.
47 GIURAMENTO
1) Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento
dinanzi al Sindaco con la seguente formula: “giuro di osservare
lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni
al solo scopo del pubblico bene”.
ART. 48 CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
– STRANIERI SOGGIORNANTI – PARTECIPAZIONE ALLA VITA
LOCALE
1) Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica
locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti e residenti, il Comune favorirà
la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentati
dei cittadini dell’ Unione Europea e degli stranieri in
possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché la partecipazione
degli stessi alla vita pubblica locale.
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TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
• CAPO
I - UFFICI E PERSONALE
ART. 49 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
1) L’organizzazione degli uffici e dei servizi è
informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità,
tenendo conto di quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del
T.U. n. 267/2000.
2) Lo svolgimento dell’azione
amministrativa e il funzionamento della struttura organizzativa
si fondano sulla distinzione tra potere di indirizzo e di controllo
politico – amministrativo, che compete agli organi di governo
del Comune, dalla funzione gestionale, che spetta ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
3) La suddivisione organica
delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate,
ferma l’esigenza di salvaguardare l’omogeneità
dell’attività stesse, costituisce l’obiettivo
da perseguire.
4) Il Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi sopra delineati,
deve in ogni caso disciplinare precipuamente:
a) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la dotazione e la disciplina di accesso;
c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale,
in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità dell’attività di coordinamento
tra il Segretario dell’Ente ed i Funzionari;
e) il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;
f) le unità organizzative responsabili delle istruttorie
procedimentali ed i responsabili del procedimento.
g) le attribuzioni dei funzionari apicali individuati quali responsabili
degli uffici e dei servizi.
5) Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta
o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell’Ente, ovvero, a condizione che l’Ente non abbia
dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. 30/12/1992, n.
507, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato. I rapporti a tempo determinato,
pena la nullità, non possono essere in nessun caso trasformati
in rapporto a tempo indeterminato.
6) Nel rispetto dei principi
fissati dall’art. del D. Lgs. n. 165/2001, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune disciplina
le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
7) Il Comune ha istituito,
ai sensi della Legge quadro 7/3/86, n. 65 e della L. R. 24/1/89,
n. 2, il Corpo di Polizia Municipale e lo disciplina con apposito
regolamento.
8) Il Comune istituisce
e attiva i controlli interni previsti dall’ art. 147 del
D.L.vo n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche
in deroga ai principi indicati dall’art. 1 c. 2 del D.L.vo
n. 286/1999.
9) Il regolamento di contabilità
e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo le rispettive competenze, disciplineranno le modalità
di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché
delle eventuali forme di convenzionamento con altri comuni e di
affidamento di incarichi esterni.
ART.
50 SEGRETARIO COMUNALE
1) Il Sindaco nomina il Segretario comunale tra gli iscritti all’albo
di cui all’art. 98, D.L.vo 267/2000.
2) Il Segretario comunale
svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa
nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed
ai Regolamenti.
3) Il Segretario comunale
è coadiuvato da un Vicesegretario.
4) Il Vicesegretario sostituisce
il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario,
anche se temporaneo.
5) Il Comune può
stipulare convenzioni con altri Comuni per l’Ufficio del
Segretario Comunale.
ART. 51 IL DIRETTORE GENERALE
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, può stipulare convenzione
con altri comuni le cui popolazioni assommate non siano inferiori
a 15.000 abitanti, per la nomina di un Direttore Generale.
2) Quando non risultino
stipulate le convenzioni, di cui al punto precedente, e in ogni
altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato,
le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario
Comunale.
ART. 52 RESPONSABILI DEI SERVIZI
1) Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo.
2) Ai responsabili degli
uffici e dei servizi spettano tutti i compiti, compresa l’adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge
e dallo statuto tra le funzioni d’indirizzo e/o controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente
o non rientranti tra le funzioni del Segretario e del Direttore
Generale, se nominato.
3) Ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dagli organi di governo dell’Ente.
ART. 53 INCARICHI DIRIGENZIALI
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, nelle forme,
con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può
procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, commi
1°, 2° e 3° del D. Lgvo 267/2000, alla stipula di
contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni
e i funzionari dell’ area direttiva.
ART. 54 UFFICIO DI SUPPORTO
AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
1) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della giunta comunale e degli assessori,per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ ente
o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché
l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.
L.vo 267/2000.
• CAPO
II - SERVIZI PUBBLICI
ART. 55 FORME DI GESTIONE
1) Il Comune provvede all’istituzione di servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con
le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità
locale, a garantire l’esercizio dei diritti individuali
e collettivi, a valorizzare e tutelare la dignità della
persona.
2) I servizi pubblici sono
organizzati secondo criteri tesi a garantire la massima fruizione,
la qualità, l’efficacia ed efficienza, in modo da
soddisfare le esigenze dell’utenza.
3) Dei servizi deve essere data ampia informazione con riferimento
alle modalità di accesso e funzionamento.
4) I servizi pubblici locali
di rilevanza industriale sono organizzati e gestiti secondo la
disciplina stabilita dall’art. 113 del D. L.vo. n. 267/2000,nel
testo sostituito dalle disposizioni dell’art. 35 della legge
448 del 28.12.01.
5) Per la trasformazione
delle Aziende Speciali in società di capitali si applicano
le disposizioni dell’art. 115 del D. L.vo. n. 267/2000 nel
testo integrate da quelle dell’art. 35 della L. n. 448/2001.
6) I servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale sono gestiti conformemente a quanto
stabilito dall’art. 113 bis del D. L.vo n. 267/2000, nel
testo sostituito dalle disposizioni dell’art. 35 della legge
448 del 28.12.2001.
7Il Consiglio Comunale,
nell’ambito della Legge ed in relazione alle forme di gestione
su indicate, regola con propri provvedimenti: l’istituzione,
la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità,
gli indirizzi, l’organizzazione ed il funzionamento, approvando,
ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo
l’eventuale capitale di dotazione.
ART.
56 INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO
1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente
capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri
di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l’approvazione
dei loro atti procedimentali.
2) A tal fine spetta al
Consiglio Comunale:
a) nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende
interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori
e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale
maggioritarie;
b) l’approvazione dei bilanci preventivi comunali e pluriennali
e le relative variazioni;
c) l’approvazione dei piani-programma nonché quelli
che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative
ad aziende ed istituzioni;
d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale;
e) l’approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende
ed istituzioni.
3) Nella nomina degli amministratori,
di cui alla precedente lett. a), del c. 2, è assicurata,
nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza
consiliare.
4) Con il bilancio comunale
sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende
dipendenti che costituiscono allegati a bilancio del Comune stesso.
5) I consuntivi degli enti
ed aziende dipendenti dal Comune sono allegati al conto consuntivo
del Comune in sede di approvazione.
ART.
57 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al c. 2, lett. a), del
precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori
dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina
a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica amministrativa,
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche
o private, per uffici pubblici ricoperti.
2) La nomina ha luogo a
maggioranza assoluta di voti.
3) Se dopo due votazioni
nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si
procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione
hanno riportato il maggior numero di suffragi. Al ballottaggio
è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei
membri da eleggere.
4) La revoca di singoli
amministratori o dell’intero organo esecutivo di nomina
comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco
o di un terzo dei consiglieri assegnati nel primo caso, di un
terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta
di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per
effettive ragioni di pubblico interesse. Nella seduta il Consiglio
provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.
5) Per nomina, designazione
e revoca, si applica, per quanto compatibile, l’art. 50
c. 8 del D.L.vo 267/2000.
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TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'
• CAPO
I - ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE
ART. 58 DEMANIO E PATRIMONIO
1) I beni comunali si distinguono
in beni demaniali e beni patrimoniali.
2) I terreni soggetti agli
usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali
che regolano la materia.
3) Il Comune adotta un
regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione
dei beni comunali.
ART.
59 TRIBUTI COMUNALI
1) Nell’ambito della Finanza pubblica, la legge riconosce
al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse
proprie e trasferite.
2) Il Comune, nell’ambito
della potestà impositiva autonoma, stabilisce ed applica
imposte, tasse e tariffe, in armonia con la Costituzione Italiana
e con le leggi dello Stato secondo i principi di coordinamenti
della Finanza Pubblica e del sistema tributario.
ART. 60 ENTRATE DEL COMUNE
1) Le entrate del Comune sono costituite da:
a) imposte;
b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse ed investimenti;
h) altre entrate.
2) Le entrate fiscali,
nonché i trasferimenti regionali e provinciali, sono rivolti
a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione
di servizi pubblici indispensabili.
3) I trasferimenti erariali
devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.
4) Nell’ambito della
autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge il Comune stabilisce
imposte, tasse, tariffe e contributi da porre a carico dei cittadini
e degli utenti di pubblici servizi, anche in forma non generalizzata,
secondo equità e parità di trattamento. In particolare
nella determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto
ai costi effettivi dei servizi, potranno essere previsti sistemi
di differenziazione in relazione alla capacità contributiva
degli utenti.
ART.
61 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1) L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è
disciplinato dalla legge.
2) Entro il termine stabilito
dalla legge per ciascun esercizio finanziario il consiglio comunale
delibera il bilancio di previsione, in termini di competenza,
per l’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità.
3) Il bilancio è
corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un
bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia
e degli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.
4) Il bilancio e gli allegati
sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi
interventi.
5) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti
dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al
bilancio e ad esso allegati.
6) Il bilancio è
approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sia
in prima che in seconda convocazione.
7) Con apposito regolamento
il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità
generale, attestante la copertura finanziaria.
ART.
62 CONTO CONSUNTIVO
1) Entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità,
la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell’esercizio
finanziario dell’anno precedente.
2) I risultati di gestione
devono essere rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e
il conto del patrimonio.
3) Al conto consuntivo
è allegata una relazione illustrativa della Giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti.
4) Al conto consuntivo
è allegata, altresì, la relazione dei revisori che
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione.
5) Il Consiglio Comunale
entro il 30 giugno delibera a maggioranza assoluta il conto consuntivo.
6) I conti consuntivi degli
enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi
ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune
e ad esso allegati.
ART.
63 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1) La concessione del servizio di tesoreria è affidata
ad un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione.
2) Il regolamento di contabilità
stabilisce le modalità relative all’affidamento e
gestione del servizio di tesoreria, alla riscossione delle entrate
tributarie e patrimoniali ed ai servizi dell’Ente che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee a disciplinare tali
gestioni.
ART. 64 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
1) I regolamenti comunali relativi all’esercizio della potestà
autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge
27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente
e, in particolare, alle seguenti disposizioni:
a) informazione del contribuente:
il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai
contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni,procedure,
mezzi di tutela relativi ai tributi comunali sia assicurando la
disponibilità presso l’ ufficio tributi e per le
relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo
adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché
ne sia possibile la più ampia conoscenza;
b) chiarezza e motivazione
degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento
tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più
ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
c) interpello del contribuente:
il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio
regolamento quanto previsto in merito al diritto d’ interpello
del contribuente dall’art. 11 del D. L.vo n. 212/2000.
• CAPO
II - APPALTI E CONTRATTI
ART. 65 APPALTI E CONTRATTI
1) Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di
beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività
istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite
dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento della disciplina
dei contratti.
2) La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3) Il Comune osserva le
procedure previste dalla normativa della Comunità Economica
Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico
italiano.
4) Le norme per la disciplina
dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite
dal regolamento di cui al precedente c. 1, nel rispetto di norme
statali e regionali vigenti in materia.
• CAPO
III - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 66 REVISORI DEI CONTI
1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri, con la garanzia
della presenza di un membro proposto dalla minoranza.
2) I componenti devono
essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3) Essi durano in carica
tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili
per una sola volta.
4) I revisori dei conti
devono essere in possesso dei requisiti per la carica a Consigliere
Comunale e non possono essere parenti o affini, entro il 4°
grado, ai componenti della Giunta o del Consiglio.
5)I revisori che abbiano,
però, i requisiti di eleggibilità fissati dal precedente
comma o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale
o dagli albi dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
6) Revoca e decadenza dall’ufficio
sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione
da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato, al
quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni
per far pervenire le proprie giustificazioni.
7) In caso di cessazione
per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede
alla surrogazione, entro 15 giorni dalla cessazione, scegliendo
tra gli iscritti al ruolo o agli albi professionali a cui apparteneva
il precedente revisore. I nuovi eletti scadono con quelli rimasti
in carica.
8) Spetta ai revisori un
compenso nella misura stabilita dalle leggi dello Stato o da disposizioni
ministeriali.
9) Il Collegio dei Revisori
esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e in piena
autonomia e con la diligenza del mandatario.
10) Nell’esercizio
della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione i revisori hanno diritto
di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi
uffici nei modi indicati dal regolamento di contabilità.
Essi sono tenuti a verificare la consistenza patrimoniale dell’Ente,
la regolarità delle scritture contabili, nonché
la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa
visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche
patrimoniali.
11) Il regolamento disciplina le forme di collaborazione con il
Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo,
e le modalità di vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione.
12) Il revisore rende parere
relativi ad argomenti di natura finanziaria e contabile, su richiesta
del Sindaco, del Segretario o dell’ apicale di ragioneria.
ART.
67 CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO
1) Il regolamento di contabilità disciplina modalità
di verifica e di gestione economico-finanziari, al fine di consentire
al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati
finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
2) Nel caso in cui attraverso
l’attività di controllo si accertino equilibri nella
gestione del bilancio che possano determinare situazioni deficitarie,
la Giunta propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti
necessari per ristabilire l’equilibrio.
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TITOLO VII - MODIFICAZIONI - ENTRTATA IN VIGORE - DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 68 REGOLAMENTI
1) Ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto viene data
attuazione attraverso i regolamenti comunali.
2) I regolamenti e le relative
modifiche sono approvate con voto favorevole della maggioranza
dei componenti assegnati all’organo deliberante
ART. 69 ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, affisso all’Albo Pretorio per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2) Il presente Statuto
entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo
Pretorio Comunale.
ART. 70 DISPOSIZIONI FINALI
1) Le modificazioni e l’abrogazione totale dello statuto,
sono deliberate dal Consiglio Comunale con procedura di cui all’art.
6 del D. L.vo n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Non può proporsi
deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale
proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. L’approvazione
della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta
l’approvazione del nuovo.
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