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Statuto
Comunale
anno
2000
(art.
4 Legge 08 giugno 1990, n. 142) |
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Riapprovato con deliberazione C.C. n.20 del 28/06/2000
Modificato con deliberazione C.C. n.26 del 14/09/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
dr. Franco Pallara Salvatore
Capone
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INDICE
POTERE
STATUTARIO
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Poteri e funzioni
Art. 2 Principi
programmatici
Art. 3 Programmazione
Art. 4 L'informazione
Art. 5 Consiglio
Comunale dei Ragazzi
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL
COMUNE
CAPO I - ORGANI ( Art.
6 Organi elettivi ed uffici)
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7 Il Consiglio
Comunale
Art. 8 Attribuzioni
del Consiglio
Art. 9 Elezioni
e durata
Art. 10 Prerogative
dei Consiglieri Comunali
Art. 11 Cessazione
della carica di Consigliere
Art. 12 Surrogazione
e supplenze dei consiglieri
Art. 13 Regolamento
interno
Art. 14 Commissioni
Consiliari
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 15 La Giunta Comunale
Art. 16 Attribuzioni
della Giunta
Art. 17 Composizione
della Giunta
Art. 18 Elezione del
Sindaco e nomina della Giunta
Art. 19 Attività,
funzionamento, adunanze e deliberazioni, durata in carica
Art. 20 Mozione di sfiducia
. revoca - sostituzione
Art. 21 Dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
CAPO IV - IL SINDACO
Art. 22 Funzioni e competenze
Art. 23 Altre attribuzioni
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME COLLABORATIVE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 24 Organizzazione
sovracomunale
Art. 25 Modifiche territoriai
li
CAPO II - FORME COLLABORATIVE
Art. 26 Principio di
cooperazione
TITOLO
IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 27 Partecipazione
CAPO II - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 28 Interventi nel
procedimento amministrativo
Art. 29 Partecipazione
alla formazione degli atti
CAPO III - PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
Art. 30 Associazioni
Art. 31 Istanze
Art. 32 Petizioni
Art. 33 Proposte
Art. 34 Organismi di
partecipazione
Art. 35 L'azione popolare
Art. 36 Diritto di accesso
Art. 37 Referendum
Art. 38 Consulte permanenti
Art. 39 Forum dei cittadini
Art. 40 Consultazione
Art. 41 Il Difensore
Civico
Art. 42 Requisiti - Incompatibilità
e decadenza
Art. 43 Uffici - mezzi
- indennità di carica
Art. 44 Attività
di controllo del difensore civico
Art. 45 Rapporti con
il Consiglio
Art. 46 Giuramento
TITOLO
V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I - UFFICI E PERSONALE
Art. 47 Organizzazione
degli uffici e dei servizi
Art. 48 Segretario Comunale
Art. 49 Il Direttore
Generale
CAPO II - SERVIZI PUBBLICI
Art. 50 Forme di gestione
Art. 51 Indirizzo - vigilanza
e controllo
Art. 52 Nomina e revoca
degli amministratori
TITOLO
VI - FINANZA E CONTABILITA'
CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE
Art. 53 Demanio e patrimonio
Art. 54 Tributi Comunali
Art. 55 Entrate del Comune
Art. 56 Bilancio e programmazione
Art. 57 Conto consuntivo
Art. 58 Servizio di tesoreria
e riscossione delle entrate
CAPO II - APPALTI E CONTRATTI
Art. 59 Appalti e contratti
CAPO III - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 60 Revisori dei
conti
Art. 61 Controllo economico
finanziario
TITOLO VII - MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 62 Disposizioni
finali
Art. 63 Regolamenti
Art. 64 Entrata in vigore
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POTERE
STATUTARIO
Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione
e funzionamento del Comune di San Cesario di Lecce.
Esso disciplina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli
uffici e dei servizi pubblici; ne determina le forme di collaborazione
con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione
popolare, il decentramento amministrativo e l'accesso dei cittadini
alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti
amministrativi.
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TITOLO
I - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 POTERI E FUNZIONI
1) Il Comune di SAN CESARIO DI LECCE rappresenta le comunità
di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo.
2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali,
le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione
nell'ambito dei confini territoriali.
3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto
dei principi fissati dalla Legge e dello Statuto, al fine di affermare
il principio di democrazia nella gestione della comunità
amministrata.
4) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma concessi dalla Presidenza
della Repubblica con Decreto in data 07/08/1992, registrato dalla
Corte dei Conti il 23/09/1992, così descritti:
STEMMA: partito: nel primo, d'oro, al grappolo d'uva, di porpora,
munito di tralcio di verde, posto in fascia, pampinoso di due,
dello stesso, con i pampini posti all'ingiù: nel secondo,
trinciato: A) di rosso, alla stessa di otto raggi, d'oro, posta
in punta; al capo di azzurro, caricato dalle lettere maiuscole
S. e C. d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo di verde, riccamente ornato di ricami d'argento
e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata
in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo
ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta
di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella
freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo
inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali
frangiati d'argento.
5) L'uso dello stemma e del gonfalone vengono disciplinati con
apposito regolamento.
ART. 2 PRINCIPI PROGRAMMATICI
1) Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più
ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati e promuove
la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative
della Regione e dello Stato.
2) Il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone
l'integrità con un'adeguata politica ecologica; favorisce
lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza; promuove
il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini e con particolare
attenzione per gli anziani; attua iniziative a favore dei giovani
ed in particolare per il loro inserimento nel mondo del lavoro;
favorisce il rapporto dell'Ente locale con le scuole pubbliche
e private del territorio per un sempre maggiore sviluppo dell'istruzione
e per il pieno raggiungimento dell'obbligo scolastico; favorisce
il progresso della cultura, valorizzando le riserve culturali,
storiche ed artistiche della comunità di San Cesario, anche
attraverso l'attività della biblioteca comunale e del museo
civico.
3) Il Comune considera proprio compito primario la tutela delle
fasce più svantaggiate della popolazione locale, e promuove
la solidarietà della comunità civile, in particolare
a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.
4) Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità
per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità
della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini,
delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
5) Il Comune rappresenta le istanze politiche, culturali e socio-economiche
della collettività nel quadro della libertà e della
uguaglianza, ai fini della tutela e del progresso della dignità
umana. Favorisce la pace e la cooperazione tra i popoli anche
nella prospettiva di una società multietnica e multiculturale.
6) Persegue gli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della
valorizzazione del territorio.
7) Il Comune riconosce alla Associazione Pro Loco di San Cesario
il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali,
artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività
turistico.
8) La sede del Comune è presso il Palazzo Municipale.
ART.
3 PROGRAMMAZIONE
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
articolo, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento
e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani,
programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli
strumenti programmatici della Regione e della Provincia.
ART. 4 L'INFORMAZIONE
1) Il Comune riconosce fondamentale l'uso dell'informazione e
cura a tal fin l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare
a conoscenza programmi, decisioni e atti della civica amministrazione.
2) Istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico con le
finalità di realizzare un servizio di informazione al cittadino
più snello ed efficiente in grado di offrire adeguati livelli
di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.
3) Periodicamente relaziona e informa sulla sua attività,
organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti
permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed
istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità
locale di esprimere le proprie esigenze.
4) Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione
nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
5) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni,
degli atti, dei manifesti e degli avvisi che a norma di Legge,
di Statuto e di Regolamento, devono essere portati a conoscenza
del pubblico.
6) Istituisce apposito ufficio di informazioni e reclami.
ART. 5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi
alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale
dei ragazzi e dei bambini.
2) Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare
in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura
e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani.
3) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio
comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
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TITOLO
II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I: ORGANI
ART. 6 ORGANI ELETTIVI ED UFFICI
1) In conformità a quanto disposto dalla legge 142/1990
ed al fine di meglio conseguire gli obiettivi di correttezza,
trasparenza e democrazia, il Comune di San Cesario impronta la
propria struttura al criterio della separazione fra il momento
deliberativo, che viene affidato ad organi elettivi, ed il momento
esecutivo, che viene affidato ai singoli uffici.
2) Spetta in via esclusiva agli organi elettivi, espressione della
comunità locale, determinare l'indirizzo politico-amministrativo
del Comune.
3) Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta
Municipale, il Sindaco.
CAPO II: IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 7 IL CONSIGLIO
COMUNALE
1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione,
di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
2) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale
ed organizzativa.
3) Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.
4) Il Consiglio Comunale può deliberare validamente in
presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà
di quelli assegnati, salvo nei casi previsti dalla legge, dallo
Statuto o dai regolamenti comunali.
ART. 8 ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO
Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega
ad altri organi, l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
a. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,
i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei
lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe
ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia,
la costituzione e la modificazione di forme associative;
d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti
obbligazionari;
i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni a carattere continuativo;
j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
ART. 9 ELEZIONE E DURATA
1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite
dalla Legge dello Stato.
2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica,
sono regolate dalla Legge.
3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale
dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali,
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
ART. 10 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta
la relativa deliberazione.
2) Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del Consiglio.
4) Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze
e mozioni.
5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune
e dagli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono
servizi pubblici locali, tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con
le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle
sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni
delle quali fanno parte.
8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla Legge.
9) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del
regolamento per il funzionamento del Consiglio. Si può
costituire un gruppo misto composto anche da un solo consigliere.
10) Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di
Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale
risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con
esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica
di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, c. 7,
della L. 15.10.93, n. 415.
11) Ai consiglieri comunali, per la partecipazione a Consigli
o Commissioni, sono corrisposti gettoni di presenza o, in alternativa,
una indennità di funzione.
ART. 11 CESSAZIONE DELLA
CARICA DI CONSIGLIERE
1) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei
casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato,
per decadenza e dimissioni.
2) I consiglieri che non intervengano a tre adunanze consecutive,
senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
4) A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento
dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede
con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.90,
n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta,
che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio
esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
5) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate
al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo
del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede
alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti
per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 39, c. 1,
lett. b), n. 2), della L. 8/6/90, n. 142.
6) Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo del
Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati
al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla
carica e lo scioglimento del Consiglio.
7) La cessazione dalla carica di Consigliere e lo scioglimento
del Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il
numero dei Consiglieri assegnati al Comune per impossibilità
di surroga dei Consiglieri cessati dalla carica.
8) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro
attribuiti, fino alla nomina dei successori.
ART. 12 SURROGAZIONE E SUPPLENZE DEI CONSIGLIERI
1) Nel Consiglio Comunale il seggio che nel corso del mandato
divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
2) Nel caso di sospensione di Consigliere adottata ai sensi dell'art.
15, c. 4 bis, della L. 19/3/90, n. 55, come modificato dall'art.
1 della L. 18/1/92, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza
successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede
alla temporanea costituzione affidando la supplenza per l'esercizio
delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
3) La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione
a norma del c. 1.
ART. 13 REGOLAMENTO INTERNO
1) Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti
dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato
a maggioranza assoluta dei componenti assegnati che prevede, tra
l'altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione
e la discussione delle proposte.
ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI
1) Il consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite
nel proprio seno con criterio proporzionale. Le Commissioni hanno
competenza consultiva e propositiva. Le sedute sono pubbliche,
salvo nei casi previsti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale.
2) La presidenza della Commissione, avente funzione di controllo
e di garanzia, è attribuita alla minoranza.
3) Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Sindaco
intende sottoporre al loro preventivo parere.
4) Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri
assegnati, Commissioni speciali, di indagine e/o d'inchiesta,
su materie di interesse comunale.
5) Il numero, la costituzione, la composizione, il funzionamento,
le attribuzioni delle Commissioni Consiliari, sono disciplinate
da apposito regolamento.
CAPO III: LA GIUNTA COMUNALE
ART. 15 LA GIUNTA
COMUNALE
1) La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco e opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2) La Giunta è convocata del Sindaco che la presiede.
3) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è
convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di
quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.
ART. 16 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
spettanti ad altri organi, in conformità a disposizioni
di legge ed al presente Statuto, collaborando con il Sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio.
2) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività
e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso;
3) E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
ART. 17 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1) La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede,
e da un numero di assessori, che non deve essere superiore al
numero massimo consentito dalla legge.
2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti
agli assessori di estrazione consiliare, ma partecipano alle sedute
del Consiglio senza concorrere a determinare il numero legale
e senza diritto di voto.
4) Le incompatibilità con la carica di Assessore sono disciplinate
dalla legge.
ART. 18 ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA
1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio.
2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, con la composizione
numerica di cui all'articolo precedente, tra cui un Vice Sindaco,
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione. Nella stessa seduta e, comunque, entro il termine
di giorni trenta decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento,
sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
durante il mandato politico amministrativo.
3) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento
del consiglio comunale.
4) Con cadenza annuale, e precisamente entro il 30 settembre,
il consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee,
da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.
5) E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel
corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla
base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere
in ambito locale.
6) Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato
di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.
7) Il Sindaco può revocare, provvedendo alla sostituzione,
uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8) Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida
degli eletti prima di adottare qualsiasi altra deliberazione.
ART. 19 ATTIVITA', FUNZIONAMENTO, ADUNANZE E DELIBERAZIONI, DURATA
IN CARICA
1) A ciascun Assessore possono essere delegate dal Sindaco funzioni
organicamente ordinate per materia. Essi sono responsabili collegialmente
degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati
nell'ambito delle rispettive competenze.
2) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal sindaco
che, oltre a fissare gli oggetti all'ordine del giorno della seduta,
coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine
agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi programmatici
approvati dal Consiglio.
3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4) Oltre al Segretario Comunale che provvede a verbalizzare, vi
possono partecipare i Revisori dei Conti e i dirigenti del Comune,
limitatamente per le materie di loro stretta attinenza e secondo
le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento
della Giunta.
5) La Giunta municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
6) La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio.
7) Per la validità delle adunanze della Giunta è
richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e
le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
8) La Giunta rimane in carica, in ogni caso, sino alla elezione
del nuovo Sindaco.
ART. 20 MOZIONE DI SFIDUCIA - REVOCA - SOSTITUZIONE
1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del
Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4) Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle
vigenti leggi.
ART.
21
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO
1) In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio
e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni
del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili
e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere
revocate dallo stesso Sindaco.
3) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso,
la decadenza del Sindaco e della Giunta.
CAPO IV: IL SINDACO
ART. 22 FUNZIONI
E COMPETENZE
1) Il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta
l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio,
e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
2) Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti, sovrintende, altresì, all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
3) Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine
e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico.
6) Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90, nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali.
7) Il sindaco presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
8) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a
tracolla.
9) Il Sindaco attribuisce ai singoli consiglieri incarichi per
specifici progetti e/o iniziative, stabilendo tempi e modi per
l'attuazione degli stessi, con esclusione di quelli idonei a produrre
effetti giuridici nei confronti di terzi e aventi poteri di gestione.
ART. 23 ALTRE ATTRIBUZIONI
1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica, esercitando, altresì,
le funzioni relative a detti servizi;
b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
sanità e di igiene pubblica;
c. allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati
di polizia;
d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità
ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei
cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere
al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco
può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al
c. 2.
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TITOLO
III - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE
CAPO
I: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 24 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione
con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare
unitamente agli stessi i propri servizi, e definisce anche iniziative
finalizzate alla unione e alla fusione di EE.LL., con riferimento
alla normativa vigente.
ART. 25 MODIFICHE TERRITORIALI
1) Il Comune, nelle forme previste dalla Legge, può assumere
ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione
territoriale comunale e provinciale.
CAPO
II: FORME COLLABORATIVE
ART. 26 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1) Nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune assicura
la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia e
gli altri Comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema delle
autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e
civile.
2) Il Comune assicura, altresì, la promozione o la propria
partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con tutte
le amministrazioni interessate secondo le procedure di Legge.
3) L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più
obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza
nei modi e forme previste dalla Legge 08 giugno 1990, n. 142.
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TITOLO
IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO
I: PRINCIPI GENERALI
ART. 27 PARTECIPAZIONE
1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon
andamento, l'imparzialità e la trasparenza, disciplinandola
con apposito regolamento.
2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative
e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso
alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione,
per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.
CAPO
II: INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 28 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti
in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi,
tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai
regolamenti comunali.
2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire
ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi
rappresentativi di interessi superindividuali.
3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio
dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante
comunicazione personale contenente le indicazioni previste per
legge.
4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti
responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento.
5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità
o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi
la renda particolarmente gravosa è consentito prescindere
dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo
pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea
pubblicizzazione e informazione.
6) Gli aventi diritto entro trenta giorni dalla comunicazione
personale dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare
istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto
del procedimento.
7) Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla
ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi
sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni sull'organo
comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle
sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella
premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio
orale.
9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di
un provvedimento, l'Amministrazione deve, in ogni caso, esprimere
per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza,
la petizione o la proposta.
10) I soggetti di cui al comma 1° hanno, altresì, diritto
a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quali
che il regolamento sottrae all'accesso.
11) La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti
per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
ART. 29 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI
1) Il Comune, nei procedimenti relativi alla soluzione di atti
che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla
consultazione degli interessati, sia in forma diretta - mediante
questionari, riunioni, assemblee o audizioni - sia in forma indiretta,
mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero, della
consulta del settore di cui ai successivi articoli.
CAPO III: PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
ART. 30 ASSOCIAZIONI
1) Il Comune, nell'ambito delle priorità perseguite, valorizza
le libere forme associative e ne garantisce la partecipazione
ai fini dello sviluppo socioculturale della comunità.
2) Il Comune promuove il forum delle associazioni e della Cooperazione
Sociale iscritte nell'apposito albo delle forme associative. I
criteri, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'albo
sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.
ART. 31 ISTANZE
1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si
chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2) La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo
di trenta giorni dal Sindaco.
3) Le modalità delle istanze sono disciplinate dal regolamento
sulla partecipazione.
ART. 32 PETIZIONI
1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva,
agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento
su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2) Il Regolamento degli istituti di partecipazione determina la
procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità
e l'assegnazione all'organo competente.
3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro
giorni sessanta dalla presentazione.
4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato,
ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio,
chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione
sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto
a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta
del Consiglio.
5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso,
di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
ART. 33 PROPOSTE
1) Duecento elettori possono avanzare proposte per l'adozione
di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro novanta
giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere
dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché
dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa
entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta.
3) Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico
interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento
finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
ART. 34 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione
dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa
previsti negli articoli precedenti.
2) L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi
può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:
finalità da perseguire, requisiti per l'adesione.
3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali
di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti
nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati
a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito
entro trenta giorni dalla richiesta.
ART. 35 L'AZIONE POPOLARE
1) Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni
ed i ricorsi che spettino al Comune.
2) Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina
l'esercizio dell'azione popolare.
ART. 36 DIRITTO DI ACCESSO
1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà
di accesso agli atti dell'amministrazione e ne garantisce l'accesso
alle istituzioni e ai servizi, secondo le modalità definite
dal Regolamento ed i principi della L. 241/90.
2) Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici,
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge,
o in esecuzione dell'apposito regolamento comunale, conformemente
a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone,
dei gruppi o delle imprese.
ART. 37 REFERENDUM
1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati o su richiesta sottoscritta da almeno
700 elettori, promuove referendum consultivo e/o propositivo relativi
ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione
di prestiti obbligazionari;
c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
e) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle
istituzioni e delle aziende speciali;
f) dei bilanci preventivi e consuntivi:
g) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale
sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto,
salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri,
il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità
ed urgenza.
3. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza
locale, e non possono aver luogo in concomitanza con elezioni
amministrative locali.
4. Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina
la procedura referendaria relativa alla richiesta e raccolta di
firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità,
alla modalità di svolgimento e alla validità della
consultazione referendaria.
5. Il Regolamento determina le modalità per l'intera procedura
referendaria, per l'informazione dei cittadini sul referendum
e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed
enti alla campagna referendaria.
ART. 38 CONSULTE PERMANENTI
1) Al fine di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva
al governo della comunità locale e di garantirne il continuo
collegamento con gli organi comunali, sono istituite consulte
permanenti che saranno chiamate ad esprimere autonomi indirizzi,
nonché pareri preventivi.
2) Le consulte a carattere permanente sono:
¨ Consulta di programmazione economica e finanziaria, per
i problemi legati alla finanza e bilancio comunale;
¨ Consulta ambientale-urbanistica, per i problemi legati alla
tutela e valorizzazione dell'ambiente e la gestione del territorio;
¨ Consulta per la cultura, turismo, spettacolo, beni culturali,
istruzione e università, che si interessa della promozione
e diffusione della cultura, e dei problemi inerenti l'istruzione
scolastica di ogni ordine e grado.
¨ Consulta per la tutela sociale, promozione umana, formazione
del lavoro e politiche giovanili, che si interessa dei diritti
e bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi
dei giovani, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti,
svantaggiati, emarginati, minori, devianze minorili e criminalità.
¨ Consulta per le pari opportunità, con il compito
di garantire i diritti della donna e le pari opportunità
nel lavoro, nella società e nelle istituzioni.
3) Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce
le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.
4) Quando l'azione amministrativa interessa il campo concreto
delle attività professionali, o il campo della esperienza
scientifica, il Comune si avvale dei contributi di idee che gli
Ordini e Collegi Professionali, riuniti in libera associazione,
forniscono su temi specifici e programmatici attraverso la consulta
tecnica. Tale partecipazione della libera associazione è
realizzata mediante l'offerta libera e spontanea e può,
altresì, essere demandata dal Sindaco, dalla Giunta, dal
Consiglio, dalle Commissioni.
ART. 39 FORUM DEI CITTADINI
3) Il Comune promuove quali organismi di partecipazione il forum
dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare
la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed
amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che
investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi
collettivi.
4) Il Forum dei cittadini e potrà essere convocato anche
sulla base di una richiesta di almeno duecento cittadini, nella
quale dovranno essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.
5) I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione,
di coordinamento e di funzionamento del Forum.
ART. 40 CONSULTAZIONE
1) Il Comune riconosce, come istituto della partecipazione, la
consultazione della popolazione. La consultazione è rivolta
a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli
indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento
di una funzione o nella gestione di un servizio o sfera pubblica.
Essa può essere riferita alla generalità della popolazione
o a particolari categorie di cittadini.
2) Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina
forme, tempi, luoghi e modalità di svolgimento della consultazione
popolare.
3) Il regolamento dovrà, altresì, prevedere che
l'Amministrazione Comunale, al fine di conoscere l'orientamento
dei cittadini, può commissionare inchieste sociologiche,
demoscopiche e sondaggi di opinione, garantendo la necessaria
trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione del risultato.
4) La consultazione viene disposta dalla Giunta Comunale, prima
di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione nelle seguenti
materie:
a) modifiche territoriali;
b) ogni altra questione quando lo richieda la maggioranza dei
consiglieri assegnati o 700 elettori.
5) L'organo che deve emanare l'atto, cui è corredata la
consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa
con la stessa, ai fini della sua motivazione.
ART. 41 IL DIFENSORE CIVICO
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, al fine di garantire l'imparzialità
ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale istituisce
il Difensore Civico.
2) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale,
a scrutinio segreto, con maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.
3) Il difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità
di rielezione per una sola volta.
4) Il Difensore civico può essere istituito anche in convenzione
con altri Comuni in base alle modalità che saranno stabilite
d'intesa tra gli EE.LL., associati.
ART. 42 REQUISITI - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1) Per essere eletti Difensore Civico si applicano le norme per
l'elezione del Consiglio Comunale:
2) La elezione del Difensore Civico deve avvenire tra persone
che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza
e probità.
3) Non può essere eletto Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e alla
carica di consigliere comunale e assessore;
b) i ministri del culto
c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al 2° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti
del Comune;
d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti
penali in corso.
4) E' incompatibile alla elezione di difensore civico:
a) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici;
5) Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali
si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza
di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità
indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata,
altresì, dal Consiglio, con la maggioranza dei consiglieri
assegnati, su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri
comunali, per giusta causa o gravi inadempienze. Può essere
revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio
e con la maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.
ART. 43 UFFICI - MEZZI - INDENNITA' DI CARICA
1) L'ubicazione dell'ufficio del difensore civico è fissata
nella sede comunale.
2) Il difensore civico si avvale dei mezzi, delle attrezzature
e del personale assegnato dall'Ente.
3) Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di
cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso
l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni,
i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi
pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che
il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli
atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4) A tal fine può convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza
che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
5) Acquisire tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente
o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto
l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti
a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi
sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6) L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il
contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del
difensore, che può, altresì chiedere il riesame
della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine
del giorno del primo Consiglio Comunale.
7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la
massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
8) Al Difensore Civico, viene corrisposta l'indennità prevista
per l'assessore comunale.
ART. 44 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL DIFENSORE CIVICO
1) Spetta al Difensore Civico comunale il controllo eventuale,
su richiesta delle minoranze e nei limiti delle illegittimità
denunciate, sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio quando
esse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
2) Detto controllo è esercitato solo quando un quinto dei
consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'Albo Pretorio .
3) Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima,
ne dà comunicazione all'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta,
e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia
se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
ART. 45 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1) Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le
disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione
e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità
dell'azione amministrativa.
2) La relazione viene discussa dal Consiglio entro il 30 aprile.
3) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente segnalazione può, in qualsiasi momento, farne relazione
al Consiglio.
ART. 46 GIURAMENTO
1) Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento
dinanzi al Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare
lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni
al solo scopo del pubblico bene".
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TITOLO
V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO
I: UFFICI E PERSONALE
ART. 47 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata
a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2) La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività,
singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità
dell'attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire.
3) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
nel rispetto dei principi sopra delineati, deve in ogni caso disciplinare
precipuamente:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la dotazione e la disciplina di accesso;
c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale,
in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità dell'attività di coordinamento tra
il Segretario dell'Ente ed i Funzionari;
e) il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;
f) le unità organizzative responsabili delle istruttorie
procedimentali ed i responsabili del procedimento.
g) Le attribuzioni dei funzionari apicali individuati quali responsabili
degli uffici e dei servizi.
4) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, a condizione
che l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 507, e successive modificazioni,
da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. I
rapporti a tempo determinato, pena la nullità, non possono
essere in nessun caso trasformati in rapporto a tempo indeterminato.
5) Nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del Decreto
Legislativo 03/02/1993, n. 29, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune disciplina le dotazioni
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le modalità concorsuali.
6) Il Comune ha istituito, ai sensi della Legge quadro 7/3/86,
n. 65 e della L.R. 24/1/89, n. 2, il Corpo di Polizia Municipale
e lo disciplina con apposito regolamento.
ART. 48 SEGRETARIO COMUNALE
1) Il Sindaco nomina il Segretario comunale tra gli iscritti all'albo
di cui all'art. 17, c. 75 della L. 127/97.
2) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e assistenza
giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3) Il Segretario comunale è coadiuvato da un Vicesegretario.
4) Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza,
assenza o impedimento del Segretario, anche se temporaneo.
ART. 49 IL DIRETTORE
GENERALE
1) Il Comune di San Cesario di Lecce, può stipulare convenzione
con altri comuni le cui popolazioni assommate non siano inferiori
a 15.000 abitanti, per la nomina di un Direttore Generale.
2) Quando non risultino stipulate le convenzioni, di cui al punto
precedente, e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale
non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite
dal Sindaco al Segretario Comunale.
CAPO
II: SERVIZI PUBBLICI
ART. 50 FORME DI GESTIONE
1) Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi
vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale,
a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi,
a valorizzare e tutelare la dignità della persona.
2) I servizi pubblici sono organizzati secondo criteri tesi a
garantire la massima fruizione, la qualità, l'efficacia
ed efficienza, in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza.
3) Dei servizi deve essere data ampia informazione con riferimento
alle modalità di accesso e funzionamento.
4) Il Comune per la gestione dei servizi pubblici, riservati in
via esclusiva dalla Legge, può ricorrere alle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati.
5) Il Consiglio Comunale, nell'ambito della Legge ed in relazione
alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti:
l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione,
le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento,
approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti
e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.
ART. 51 INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO
1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente
capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri
di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione
dei loro atti procedimentali.
2) A tal fine spetta al Consiglio Comunale:
a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende
interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori
e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale
maggioritarie;
b) l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e pluriennali
e le relative variazioni;
c) l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che
prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative
ad aziende ed istituzioni;
d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale;
e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed
istituzioni.
3) Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lett.
a), del c. 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge,
la rappresentanza della minoranza consiliare.
4) Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi
ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono
allegati a bilancio del Comune stesso.
5) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono
allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.
ART. 52 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al c. 2, lett. a), del
precedente articolo sono scelti dal consiglio comunale, fuori
dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina
a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica amministrativa,
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche
o private, per uffici pubblici ricoperti.
2) La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
3) Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la
maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che
nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.
Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente
doppio dei membri da eleggere.
4) La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo
di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del
Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati nel primo caso,
di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta
di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per
effettive ragioni di pubblico interesse. Nella seduta il Consiglio
provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.
5) Per nomina, designazione e revoca, si applicano per quanto
compatibili, gli artt. 32, c. 2°, lett. n) e 36, c. 5°,
della L. 8/6/90, n. 142.
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TITOLO
VI - FINANZA E CONTABILITA'
CAPO
I: ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE
ART. 53 DEMANIO E PATRIMONIO
1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni
delle leggi speciali che regolano la materia.
3) Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione,
conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.
ART. 54 TRIBUTI COMUNALI
1) Nell'ambito della Finanza pubblica, la legge riconosce al Comune
autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e
trasferite.
2) Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì,
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe.
ART. 55 ENTRATE DEL COMUNE
1) Le entrate del Comune sono costituite da:
a) imposte;
b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse ed investimenti;
h) altre entrate.
2) Le entrate fiscali, nonché i trasferimenti regionali
e provinciali, sono rivolti a finanziare i servizi pubblici necessari
per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire
i servizi locali indispensabili.
4) Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla
legge il Comune stabilisce imposte, tasse, tariffe e contributi
da porre a carico dei cittadini e degli utenti di pubblici servizi,
anche in forma non generalizzata, secondo equità e parità
di trattamento. In particolare nella determinazione delle tariffe,
da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potranno
essere previsti sistemi di differenziazione in relazione alla
capacità contributiva degli utenti.
ART. 56 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato
dalla legge.
2) Entro il termine stabilito dalla legge per ciascun esercizio
finanziario il consiglio comunale delibera il bilancio di previsione,
in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità.
3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale
e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quello della Regione Puglia e degli altri documenti previsti dal
Regolamento di Contabilità.
4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire
la lettura per programmi, servizi interventi.
5) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti
dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al
bilancio e ad esso allegati.
6) Il bilancio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati sia in prima che in seconda convocazione.
7) Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le
norme relative alla contabilità generale, attestante la
copertura finanziaria.
ART. 57 CONTO CONSUNTIVO
1) Entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità,
la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio
finanziario dell'anno precedente.
2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa
della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti.
4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione
dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione.
5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera a maggioranza
assoluta il conto consuntivo.
6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti
dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al
conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.
ART. 58 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1) La concessione del servizio di tesoreria è affidata
ad un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione.
2) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità
relative all'affidamento e gestione del servizio di tesoreria,
alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali ed ai
servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando
norme idonee a disciplinare tali gestioni.
CAPO II: APPALTI E CONTRATTI
ART. 59 APPALTI
E CONTRATTI
1) Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di
beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività
istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla
legge, dallo Statuto e dal regolamento della disciplina dei contratti.
2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
3) il fine che con il contratto si intende perseguire;
4) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
5) le modalità di scelta del contraente, conformi alle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
6) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della
Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano.
7) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi,
anche in economia, sono stabilite dal regolamento di cui al precedente
c. 1, nel rispetto di norme statali e regionali vigenti in materia.
CAPO III: LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 60 REVISORI
DEI CONTI
1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri, con la garanzia
della presenza di un membro proposto dalla minoranza.
2) I componenti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3) Essi durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4) I revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti
per la carica a Consigliere Comunale e non possono essere parenti
o affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta o
del Consiglio.
5) I revisori che abbiano, però, i requisiti di eleggibilità
fissati dal precedente comma o siano stati cancellati o sospesi
dal ruolo professionale o dagli albi dai quali sono stati scelti,
decadono dalla carica.
6) Revoca e decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio
comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli
addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni
caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie
giustificazioni.
7) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore,
il Consiglio procede alla surrogazione, entro 15 giorni dalla
cessazione, scegliendo tra gli iscritti al ruolo o agli albi professionali
a cui apparteneva il precedente revisore. I nuovi eletti scadono
con quelli rimasti in carica.
8) Spetta ai revisori un compenso nella misura stabilita dalle
leggi dello Stato o da disposizioni ministeriali.
9) Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate
dalla legge e in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
10) Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente
ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento di contabilità.
Essi sono tenuti a verificare la consistenza patrimoniale dell'Ente,
la regolarità delle scritture contabili, nonché
la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa
visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche
patrimoniali.
11) Il regolamento disciplina le forme di collaborazione con il
Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo,
e le modalità di vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione.
ART. 61 CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO
1) Il regolamento di contabilità disciplina modalità
di verifica e di gestione economico-finanziari, al fine di consentire
al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati
finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
2) Nel caso in cui attraverso l'attività di controllo si
accertino equilibri nella gestione del bilancio che possano determinare
situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio
i provvedimenti necessari per ristabilire l'equilibrio.
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TITOLO VII - MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 62 DISPOSIZIONI FINALI
1) Le modificazioni e l'abrogazione totale dello statuto, sono
deliberate dal Consiglio Comunale con procedura di cui all'art.
4, comma 3, della Legge 142/90, e sue modificazioni ed integrazioni.
2) Non può proporsi deliberazione di abrogazione totale
dello Statuto senza contestuale proposta di deliberazione di un
nuovo Statuto. L'approvazione della deliberazione di abrogazione
totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
ART. 63 REGOLAMENTI
1) Ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto viene data
attuazione attraverso i regolamenti comunali.
2) I regolamenti e le relative modifiche sono approvate con voto
favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all'organo
deliberante.
ART. 64 ENTRATA IN VIGORE
1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo
Regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo Pretorio per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione
all'Albo Pretorio Comunale.
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